Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Conduttore moroso
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 211370" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">La risoluzione del contratti ad uso diverso può essere dichiarata solo se l’inadempimento è ritenuto grave secondo i parametri del codice civile. In merito all’importanza e alla gravità dell’inadempimento, ancora una volta, la dottrina si divide fra un’interpretazione oggettiva ed una soggettiva: spetta comunque al giudice pronunciarsi nel merito della gravità dell’inadempimento del conduttore dedotto con l’intimazione di sfratto, specie quando l’inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati e reiterati ritardi.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Difficile prevedere come evolverà la situazione, ma, qualora, poi, alcune prestazioni parziali inerenti il rapporto di locazione fossero adempiute tardivamente, ma prima delle domanda di risoluzione avanzata dal locatore, e altre, invece, dopo tale momento, sia le prime sia le seconde saranno oggetto di un’unica valutazione da parte del giudice nell’ambito di un complessivo esame del comportamento tenuto dal conduttore: ciò al fine di esprimere un giudizio generale circa la gravità dell’inadempimento nell’ambito di un unitario rapporto di locazione. Inoltre, come s’è detto, a differenza di quanto accade per le locazioni abitative, il conduttore non può richiedere al giudice un termine per pagare i canoni scaduti, non essendo applicabile la sanatoria prevista dall’art. 55 della legge dell’equo canone.</span></span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Come sempre bisognerebbe potere esaminare integralmente il contratto per una risposta più precisa: in base alle sintetiche informazioni fornite</span></span><span style="font-family: 'Verdana'"> - dalla frase </span><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">sopra riportata (“</span></span><em><span style="font-family: 'Verdana'">l'inadempimento del conduttore all'obbligo del pagamento produce ipso jure la risoluzione del contratto</span></em><span style="font-family: 'Verdana'">”) - a me pare sia evincibile la volontà del locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa: il che impedisce al giudice di applicare le regole della risoluzione giudiziale, e, quindi, di pesare la gravità dell’inadempimento e neppure serve valutare il comportamento del debitore dopo la formulazione della domanda, essendo il giudizio di gravità dell’inadempimento vincolato all’osservanza della preventiva volontà espressa dalle parti con la predetta clausola.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Perché la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola di risoluzione espressa, è comunque richiesta una specifica domanda, ai sensi dell’art. 1453 o 1456 cod. civ., da promuoversi con l’intimazione di sfratto per morosità, che risulta indispensabile nel caso in cui il conduttore non rilasci spontaneamente i locali locati. L’ordinanza di convalida non implica una pronuncia sui canoni, lasciando impregiudicato il diritto del locatore di instaurare un separato giudizio per l’accertamento dell’obbligo di pagamento dei medesimi (art. 669 cod. proc. civ.).</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 211370, member: 31598"] [FONT=Verdana][/FONT] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]La risoluzione del contratti ad uso diverso può essere dichiarata solo se l’inadempimento è ritenuto grave secondo i parametri del codice civile. In merito all’importanza e alla gravità dell’inadempimento, ancora una volta, la dottrina si divide fra un’interpretazione oggettiva ed una soggettiva: spetta comunque al giudice pronunciarsi nel merito della gravità dell’inadempimento del conduttore dedotto con l’intimazione di sfratto, specie quando l’inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati e reiterati ritardi.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Difficile prevedere come evolverà la situazione, ma, qualora, poi, alcune prestazioni parziali inerenti il rapporto di locazione fossero adempiute tardivamente, ma prima delle domanda di risoluzione avanzata dal locatore, e altre, invece, dopo tale momento, sia le prime sia le seconde saranno oggetto di un’unica valutazione da parte del giudice nell’ambito di un complessivo esame del comportamento tenuto dal conduttore: ciò al fine di esprimere un giudizio generale circa la gravità dell’inadempimento nell’ambito di un unitario rapporto di locazione. Inoltre, come s’è detto, a differenza di quanto accade per le locazioni abitative, il conduttore non può richiedere al giudice un termine per pagare i canoni scaduti, non essendo applicabile la sanatoria prevista dall’art. 55 della legge dell’equo canone.[/FONT][/COLOR] [FONT=Verdana][/FONT] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Come sempre bisognerebbe potere esaminare integralmente il contratto per una risposta più precisa: in base alle sintetiche informazioni fornite[/FONT][/COLOR][FONT=Verdana] - dalla frase [/FONT][COLOR=#212121][FONT=Verdana]sopra riportata (“[/FONT][/COLOR][I][FONT=Verdana]l'inadempimento del conduttore all'obbligo del pagamento produce ipso jure la risoluzione del contratto[/FONT][/I][FONT=Verdana]”) - a me pare sia evincibile la volontà del locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa: il che impedisce al giudice di applicare le regole della risoluzione giudiziale, e, quindi, di pesare la gravità dell’inadempimento e neppure serve valutare il comportamento del debitore dopo la formulazione della domanda, essendo il giudizio di gravità dell’inadempimento vincolato all’osservanza della preventiva volontà espressa dalle parti con la predetta clausola.[/FONT] [FONT=Verdana]Perché la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola di risoluzione espressa, è comunque richiesta una specifica domanda, ai sensi dell’art. 1453 o 1456 cod. civ., da promuoversi con l’intimazione di sfratto per morosità, che risulta indispensabile nel caso in cui il conduttore non rilasci spontaneamente i locali locati. L’ordinanza di convalida non implica una pronuncia sui canoni, lasciando impregiudicato il diritto del locatore di instaurare un separato giudizio per l’accertamento dell’obbligo di pagamento dei medesimi (art. 669 cod. proc. civ.).[/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Conduttore moroso
Alto