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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 339571" data-attributes="member: 31598"><p>Il giorno prima dell’entrata in vigore del DM n°37/2008 (26 marzo 2008), l’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha diffuso una nota esplicativa al DM, per chiarire, sotto forma di risposta, alcuni quesiti interpretativi. I chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico si soffermavano anche sull’obbligo di adeguamento degli impianti. Secondo il parere del ministero:</p><p></p><p><em>“[…]in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti <strong>i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto</strong> […]</em>”.</p><p></p><p>In sostanza, il DM n°37/2008 non comporta nessun obbligo di adeguamento per gli impianti senza conformità: la sicurezza degli impianti va valutata in base alla conformità alle norme in vigore al momento della loro realizzazione e della loro modifica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 339571, member: 31598"] Il giorno prima dell’entrata in vigore del DM n°37/2008 (26 marzo 2008), l’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha diffuso una nota esplicativa al DM, per chiarire, sotto forma di risposta, alcuni quesiti interpretativi. I chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico si soffermavano anche sull’obbligo di adeguamento degli impianti. Secondo il parere del ministero: [I]“[…]in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti [B]i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto[/B] […][/I]”. In sostanza, il DM n°37/2008 non comporta nessun obbligo di adeguamento per gli impianti senza conformità: la sicurezza degli impianti va valutata in base alla conformità alle norme in vigore al momento della loro realizzazione e della loro modifica. [/QUOTE]
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