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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contrasti tra eredi in merito alla locazione di un immobile
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 424038" data-attributes="member: 31598"><p>Il tema è stato più volte dibattuto in passato. Nella stesura di un contratto di locazione di un bene oggetto di comunione, come osservato, devono figurare i pieni proprietari e/o gli usufruttuari che devono comparire nel quadro D del nuovo modello di registrazione RLI. La legge prevede che i contratti di locazione possano essere intestati anche ad uno solo di essi (che gestisce l’operazione nell’interesse degli altri), per effetto del richiamo del mandato contenuto nell’art. 2032 cod. civ., ma ciò non esclude il fatto che gli altri pieni proprietari o usufruttuari che non compaiono in contratto debbano comunque dichiarare la loro percentuale di affitto nella dichiarazione dei redditi.</p><p></p><p>Tale orientamento è stato, però, recentemente ribaltato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Caltanisetta: i giudici di primo grado, dopo aver precisato che il contratto stipulato è pienamente valido (pur in mancanza della contestuale sottoscrizione da parte del comproprietario non locatore), sono andati oltre, affermando (con conclusione che appare discutibile) che, nell’ipotesi in cui soltanto uno dei comproprietari sigli la convenzione locativa con la sua controparte (e ciò è ammissibile per legge, come vi è visto), ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate è legittimata ad imputare l’intero reddito esclusivamente in capo al solo titolare del contratto (sentenza depositata il 16/12/2014, n°1039/03).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 424038, member: 31598"] Il tema è stato più volte dibattuto in passato. Nella stesura di un contratto di locazione di un bene oggetto di comunione, come osservato, devono figurare i pieni proprietari e/o gli usufruttuari che devono comparire nel quadro D del nuovo modello di registrazione RLI. La legge prevede che i contratti di locazione possano essere intestati anche ad uno solo di essi (che gestisce l’operazione nell’interesse degli altri), per effetto del richiamo del mandato contenuto nell’art. 2032 cod. civ., ma ciò non esclude il fatto che gli altri pieni proprietari o usufruttuari che non compaiono in contratto debbano comunque dichiarare la loro percentuale di affitto nella dichiarazione dei redditi. Tale orientamento è stato, però, recentemente ribaltato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Caltanisetta: i giudici di primo grado, dopo aver precisato che il contratto stipulato è pienamente valido (pur in mancanza della contestuale sottoscrizione da parte del comproprietario non locatore), sono andati oltre, affermando (con conclusione che appare discutibile) che, nell’ipotesi in cui soltanto uno dei comproprietari sigli la convenzione locativa con la sua controparte (e ciò è ammissibile per legge, come vi è visto), ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate è legittimata ad imputare l’intero reddito esclusivamente in capo al solo titolare del contratto (sentenza depositata il 16/12/2014, n°1039/03). [/QUOTE]
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