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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 264272" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Sperando di sfuggire agli strali di Limpida <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" />, aggiungo la mia…</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nella nuova, come nella precedente normativa, la concessione in locazione, con distinti contratti e a una pluralità di conduttori, di singole stanze, in uso esclusivo, di un appartamento e di concessione, in uso comune, a tutti i predetti conduttori di cucina e servizi (senza prestazione di servizi aggiuntivi), è configurabile come un rapporto di locazione, al quale deve applicarsi la relativa disciplina normativa (in tal senso Pret. Napoli 21 ottobre 1979). La locazione di porzioni di immobile viene riconosciuta anche dalla legge n°311/2004 (art. 1, comma 346) e, più recentemente, dalla circolare Agenzia delle Entrate n°26/E/2011 (esempio n°1).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nel caso di specie - a parere di chi scrive - Giovannino può stipulare due contratti di locazione con canoni differenti: in sostanza, può affittare separatamente le stanze dell’appartamento, utilizzando il contratto tipo stabilito negli accordi locali – specificando chiaramente in ogni singolo contratto che loca una porzione di un immobile composto da un vano in uso esclusivo, oltre l’uso in comune di cucina e servizi - predisponendo una planimetria conforme a quanto dichiarato. In questo modo ogni singolo conduttore avrà il suo contratto che soddisferà le sue particolari esigenze e richieste (obbligazioni contrattuali non in solido: disdetta, canone, ospiti ecc.). Tale scelta va, però attentamente ponderata anche alla luce del fatto che le superfici dei vani in comune (cucina, servizi, disimpegni ecc.) non entrano nel computo del calcolo del canone, e questo fa sì che la somma dei canoni dei singoli contratti (euro/mq utile per superficie stanza) sia, in genere, minore di quello richiedibile, con un unico contratto, del canone max applicabile alla superficie dell’intero appartamento.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Concludo con un ultimo pensiero che non c’entra niente con il tema in dibattito (o forse sì): mi piace questo posto perché trovano accoglienza le opinioni per nulla affini, e confido che non venga mai alterato il carattere familiare, informale, piacevole di questo luogo di incontri culturali e umani: in questo segno auguro ad immobilio (con la "</span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">i<span style="font-family: 'Verdana'">" minuscola) lunga vita.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 264272, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Sperando di sfuggire agli strali di Limpida :D:fiore:, aggiungo la mia…[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nella nuova, come nella precedente normativa, la concessione in locazione, con distinti contratti e a una pluralità di conduttori, di singole stanze, in uso esclusivo, di un appartamento e di concessione, in uso comune, a tutti i predetti conduttori di cucina e servizi (senza prestazione di servizi aggiuntivi), è configurabile come un rapporto di locazione, al quale deve applicarsi la relativa disciplina normativa (in tal senso Pret. Napoli 21 ottobre 1979). La locazione di porzioni di immobile viene riconosciuta anche dalla legge n°311/2004 (art. 1, comma 346) e, più recentemente, dalla circolare Agenzia delle Entrate n°26/E/2011 (esempio n°1).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nel caso di specie - a parere di chi scrive - Giovannino può stipulare due contratti di locazione con canoni differenti: in sostanza, può affittare separatamente le stanze dell’appartamento, utilizzando il contratto tipo stabilito negli accordi locali – specificando chiaramente in ogni singolo contratto che loca una porzione di un immobile composto da un vano in uso esclusivo, oltre l’uso in comune di cucina e servizi - predisponendo una planimetria conforme a quanto dichiarato. In questo modo ogni singolo conduttore avrà il suo contratto che soddisferà le sue particolari esigenze e richieste (obbligazioni contrattuali non in solido: disdetta, canone, ospiti ecc.). Tale scelta va, però attentamente ponderata anche alla luce del fatto che le superfici dei vani in comune (cucina, servizi, disimpegni ecc.) non entrano nel computo del calcolo del canone, e questo fa sì che la somma dei canoni dei singoli contratti (euro/mq utile per superficie stanza) sia, in genere, minore di quello richiedibile, con un unico contratto, del canone max applicabile alla superficie dell’intero appartamento.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Concludo con un ultimo pensiero che non c’entra niente con il tema in dibattito (o forse sì): mi piace questo posto perché trovano accoglienza le opinioni per nulla affini, e confido che non venga mai alterato il carattere familiare, informale, piacevole di questo luogo di incontri culturali e umani: in questo segno auguro ad immobilio (con la "[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3]i[FONT=Verdana]" minuscola) lunga vita.[/FONT][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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