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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 752460" data-attributes="member: 43095"><p>La "ratio" dell'introduzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dalla Legge 392/78 è quella di scoraggiare il locatore dalla volontà di rinnovare periodicamente il contratto di locazione a condizioni a lui più favorevoli penalizzando il conduttore. La Legge 392/78 rispecchia una forma ideologica in voga all'epoca, che considerava il proprietario dell'immobile la parte forte e il conduttore, titolare dell'attività commerciale, la parte debole e ricattabile. Oggi su questo ci sarebbe da discutere. Se fosse applicabile pacificamente il disposto dell'art. 1573 Cod. Civ. per i contratti di locazione commerciale della durata prevista dalla Legge 392/78, verrebbe meno dopo 30 anni questa forma risarcitoria, poiché il contratto sarebbe risolto "ex lege" e la parti sarebbero libere di stipulare o meno un nuovo contratto a diverse condizioni senza che il conduttore avesse diritto ad alcuna indennità. Per questo e per il fatto che lo stesso articolo del Codice recita "Salvo diverse norme di legge..." trovo che ogni interpretazione diversa sia poco giustificabile in caso di contratto iniziale di 6 o 9 anni e successive analoghe proroghe.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 752460, member: 43095"] La "ratio" dell'introduzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dalla Legge 392/78 è quella di scoraggiare il locatore dalla volontà di rinnovare periodicamente il contratto di locazione a condizioni a lui più favorevoli penalizzando il conduttore. La Legge 392/78 rispecchia una forma ideologica in voga all'epoca, che considerava il proprietario dell'immobile la parte forte e il conduttore, titolare dell'attività commerciale, la parte debole e ricattabile. Oggi su questo ci sarebbe da discutere. Se fosse applicabile pacificamente il disposto dell'art. 1573 Cod. Civ. per i contratti di locazione commerciale della durata prevista dalla Legge 392/78, verrebbe meno dopo 30 anni questa forma risarcitoria, poiché il contratto sarebbe risolto "ex lege" e la parti sarebbero libere di stipulare o meno un nuovo contratto a diverse condizioni senza che il conduttore avesse diritto ad alcuna indennità. Per questo e per il fatto che lo stesso articolo del Codice recita "Salvo diverse norme di legge..." trovo che ogni interpretazione diversa sia poco giustificabile in caso di contratto iniziale di 6 o 9 anni e successive analoghe proroghe. [/QUOTE]
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