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<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 752467" data-attributes="member: 72232"><p>Perfortuna non è così 😉</p><p></p><p>A me non sembra, anche se alimentare gli avvocati pere sport molto praticato, a prescindere.</p><p>Cerco di spiegarmi:</p><p>C’è un divieto di stipulare contratti ultratrentennali, o contratti di durata inferiore, ma con rinnovo automatico salvo evento specifico e determinato: se si firmano, sono comunque riconducibili ai 30 anni previsti come massimo.</p><p>Es. Contratto di 6 anni, rinnovato automaticamente fino al verificarsi di un determinato avvenimento; in questo caso la disdetta non è possibile e il contratto (senza l’avvenimento, se no si chiude prima) termina comunque ai trent’anni, senza bisogno di disdetta, secondo art. 1573 cc.</p><p>Se le parti proseguono comunque dopo i trent’anni, non sarà in forza del contratto originario, ma per legge si “riparte da zero” con un nuovo contratto.</p><p></p><p>Altro è un contratto che viene prorogato , anche tacitamente, per oltre tren’anni: essendoci sempre stata la possibilità di disdetta, secondo le regole normali, si può proseguire anche oltre i trent’anni con lo stesso</p><p>contratto, e, se la disdetta arriva da parte del locatore, questi dovrà pagare le 18 mensilità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 752467, member: 72232"] Perfortuna non è così 😉 A me non sembra, anche se alimentare gli avvocati pere sport molto praticato, a prescindere. Cerco di spiegarmi: C’è un divieto di stipulare contratti ultratrentennali, o contratti di durata inferiore, ma con rinnovo automatico salvo evento specifico e determinato: se si firmano, sono comunque riconducibili ai 30 anni previsti come massimo. Es. Contratto di 6 anni, rinnovato automaticamente fino al verificarsi di un determinato avvenimento; in questo caso la disdetta non è possibile e il contratto (senza l’avvenimento, se no si chiude prima) termina comunque ai trent’anni, senza bisogno di disdetta, secondo art. 1573 cc. Se le parti proseguono comunque dopo i trent’anni, non sarà in forza del contratto originario, ma per legge si “riparte da zero” con un nuovo contratto. Altro è un contratto che viene prorogato , anche tacitamente, per oltre tren’anni: essendoci sempre stata la possibilità di disdetta, secondo le regole normali, si può proseguire anche oltre i trent’anni con lo stesso contratto, e, se la disdetta arriva da parte del locatore, questi dovrà pagare le 18 mensilità. [/QUOTE]
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