Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione firmato da 3 eredi su 4
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 188286" data-attributes="member: 31598"><p>In linea di principio, il comproprietario può impedire agli altri comproprietari di affittare l'immobile a terzi, solo ove sia possibile un uso diretto del bene immobile da parte di tutti i comproprietari. Si veda, in questo senso, la Cassazione 22 novembre 1984, n°6010, per la quale "<em>l'uso indiretto della cosa comune - nella specie, mediante locazione - può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stessi bene per tutti i partecipanti della comunione, proporzionalmente allo loro quota, promiscuamente, ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in mancanza di tali condizioni, è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione.</em>". Ove l'immobile non sia utilizzabile direttamente dai comproprietari, i titolari del bene, che detengono la maggioranza, possono affittare i locali a terzi, a norma dell'art. 1105, comma 2, del codice civile.</p><p></p><p>Quanto alla domanda finale, concordo con te, che il contratto di locazione può essere intestato anche a uno solo dei comproprietari. E infatti "<em>nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente in oggetto l'immobile in comunione e che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per il rilasvcio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato</em>." (Cass., 18 luglio 2008, n°19.929).</p><p></p><p>Attenzione, però: quanto sopra precisato, salvo che nessun comproprietario possegga l'usufrutto dell'immobile (ad esempio la madre del nostro amico Cesare <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" />), perché capita sovente che i forumisti dimentichino di accennare a questo "particolare". <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/grey_exclamation.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":affermazione:" title="Esclamazione :affermazione:" data-shortname=":affermazione:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 188286, member: 31598"] In linea di principio, il comproprietario può impedire agli altri comproprietari di affittare l'immobile a terzi, solo ove sia possibile un uso diretto del bene immobile da parte di tutti i comproprietari. Si veda, in questo senso, la Cassazione 22 novembre 1984, n°6010, per la quale "[I]l'uso indiretto della cosa comune - nella specie, mediante locazione - può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stessi bene per tutti i partecipanti della comunione, proporzionalmente allo loro quota, promiscuamente, ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in mancanza di tali condizioni, è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione.[/I]". Ove l'immobile non sia utilizzabile direttamente dai comproprietari, i titolari del bene, che detengono la maggioranza, possono affittare i locali a terzi, a norma dell'art. 1105, comma 2, del codice civile. Quanto alla domanda finale, concordo con te, che il contratto di locazione può essere intestato anche a uno solo dei comproprietari. E infatti "[I]nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente in oggetto l'immobile in comunione e che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per il rilasvcio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato[/I]." (Cass., 18 luglio 2008, n°19.929). Attenzione, però: quanto sopra precisato, salvo che nessun comproprietario possegga l'usufrutto dell'immobile (ad esempio la madre del nostro amico Cesare :roll:), perché capita sovente che i forumisti dimentichino di accennare a questo "particolare". :!: [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione firmato da 3 eredi su 4
Alto