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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione firmato da un solo comproprietario
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 424260" data-attributes="member: 31598"><p>La legge prevede che i contratti di locazione possano essere sottoscritti e intestati anche ad uno solo dei comproprietari, per effetto del richiamo del mandato contenuto nell’art. 2032 cod. civ., ma ciò non esclude il fatto che gli altri comproprietari (consenzienti) non locatori debbano comunque dichiarare la quota parte del relativo reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi. In presenza di più comproprietari, il regime fiscale può essere esercitato disgiuntamente, in relazione alla singola quota del bene, da ciascun titolare del diritto di proprietà, ripercuotendosi sull’ammontare dell’imposta di registro e sulla eventuale comunicazione dell’opzione della cedolare secca all’inquilino.</p><p></p><p>La contitolarità dell’immobile investe l'ambito delle imposta dirette e quello delle imposte indirette. La locazione stipulata dal singolo comunista può “scontrarsi” con le procedure di controllo delle imposte dirette. E’ evidente che compilare, in maniera impropria, il modello RLI telematico, indicando nel quadro B un solo comproprietario e nel quadro D, la percentuale di possesso 100 (l’opzione 50%, con un solo comproprietario, non può essere forzata), vuol dire:</p><p></p><p>1. dare una comunicazione errata all’Amministrazione finanziaria: il contratto è opponibile a terzi e fa prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che accetta il dato 100 - che non è 100 - come vero;</p><p></p><p>2. ricevere una ricevuta telematica di scarto, ove, in sede di proroga, venissero indicati nuovi soggetti giuridici e quote di possesso dell’immobile diverse da quelle indicate in prima registrazione (dati incongrui): in questo caso, occorre regolarizzare l’Anagrafica contrattuale presso l’ufficio competente (presentazione del modello RLI , allegando documentazione attestante il titolo di comproprietà, con possibilità di opzione cedolare da parte del comproprietario non indicato in prima registrazione);</p><p></p><p>3. esporre il soggetto giuridico indicato in contratto al potenziale rischio di accertamento e contenzioso, qualora lo stesso dato (100) non compaia, poi, ad esempio nella colonna 4 (Percentuale di possesso) della sezione I del quadro B del modello UNICO PF.</p><p></p><p>La discrasia evidenziata supera la prima fase del controllo automatizzato dell’Agenzia, ma può finire nelle maglie più strette del controllo formale (lista) ed essere segnalata ed eventualmente sanzionata dall’Agenzia delle Entrate, salvo che la medesima non si senta legittimata ad imputare l’intero reddito fondiario al solo contitolare firmatario dell’accordo di locazione (CTP di Caltanisetta, n°1039/03/2014).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 424260, member: 31598"] La legge prevede che i contratti di locazione possano essere sottoscritti e intestati anche ad uno solo dei comproprietari, per effetto del richiamo del mandato contenuto nell’art. 2032 cod. civ., ma ciò non esclude il fatto che gli altri comproprietari (consenzienti) non locatori debbano comunque dichiarare la quota parte del relativo reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi. In presenza di più comproprietari, il regime fiscale può essere esercitato disgiuntamente, in relazione alla singola quota del bene, da ciascun titolare del diritto di proprietà, ripercuotendosi sull’ammontare dell’imposta di registro e sulla eventuale comunicazione dell’opzione della cedolare secca all’inquilino. La contitolarità dell’immobile investe l'ambito delle imposta dirette e quello delle imposte indirette. La locazione stipulata dal singolo comunista può “scontrarsi” con le procedure di controllo delle imposte dirette. E’ evidente che compilare, in maniera impropria, il modello RLI telematico, indicando nel quadro B un solo comproprietario e nel quadro D, la percentuale di possesso 100 (l’opzione 50%, con un solo comproprietario, non può essere forzata), vuol dire: 1. dare una comunicazione errata all’Amministrazione finanziaria: il contratto è opponibile a terzi e fa prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che accetta il dato 100 - che non è 100 - come vero; 2. ricevere una ricevuta telematica di scarto, ove, in sede di proroga, venissero indicati nuovi soggetti giuridici e quote di possesso dell’immobile diverse da quelle indicate in prima registrazione (dati incongrui): in questo caso, occorre regolarizzare l’Anagrafica contrattuale presso l’ufficio competente (presentazione del modello RLI , allegando documentazione attestante il titolo di comproprietà, con possibilità di opzione cedolare da parte del comproprietario non indicato in prima registrazione); 3. esporre il soggetto giuridico indicato in contratto al potenziale rischio di accertamento e contenzioso, qualora lo stesso dato (100) non compaia, poi, ad esempio nella colonna 4 (Percentuale di possesso) della sezione I del quadro B del modello UNICO PF. La discrasia evidenziata supera la prima fase del controllo automatizzato dell’Agenzia, ma può finire nelle maglie più strette del controllo formale (lista) ed essere segnalata ed eventualmente sanzionata dall’Agenzia delle Entrate, salvo che la medesima non si senta legittimata ad imputare l’intero reddito fondiario al solo contitolare firmatario dell’accordo di locazione (CTP di Caltanisetta, n°1039/03/2014). [/QUOTE]
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