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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 421259" data-attributes="member: 5961"><p>si</p><p>se gli eredi vogliono continuare il contratto altrimenti la morte del conduttore è da considerarsi "giusta causa" per un recesso anticipato</p><p></p><p>si</p><p></p><p>secondo i termini inseriti nel contratto</p><p></p><p>sono obbligati a succedere al defunto, oppure rinunciano anche all'intera eredità</p><p></p><p></p><p>la legge dice che, </p><p>in caso di decesso del conduttore:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">se viveva da <strong>solo</strong> il contratto si estingue</li> <li data-xf-list-type="ol">se viveva con dei <strong>familiari</strong>, questi subentrano nel contratto d’affitto, che prosegue in capo ad essi. <span style="color: #ff0000">Art. 6, l. 392/78.</span></li> <li data-xf-list-type="ol">L'eventuale <strong>coniuge</strong> subentra anche:</li> <li data-xf-list-type="ol">in caso diseparazione giudiziale,</li> <li data-xf-list-type="ol">in caso discioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitazione della casa coniugale.</li> <li data-xf-list-type="ol">in caso di separazione consensuale o di nullità del matrimonio, se ciò era previsto negli accordi con il coniuge deceduto;</li> <li data-xf-list-type="ol">La <strong>convivenza</strong> con il conduttore defunto, cui è subordinata la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo, deve essere stabile e abituale. Non è pertanto riscontrabile quando l’aspirante successore si sia trasferito nell’abitazione locata solo per ragioni transitorie (ad esempio, per assistere il parente malato nei suoi ultimi giorni di vita) <span style="color: #ff0000">Cass., sent. n. 1951 del 27.01.2009; Cass., sent. n. 3251 del 11.02.2008.</span></li> <li data-xf-list-type="ol">L’<strong>erede non convivente</strong>, invece, pur rispondendo degli eventuali canoni di locazione non pagati dal defunto conduttore, non subentra nel contratto di locazione.</li> <li data-xf-list-type="ol">se l’<strong>immobile è adibito all’uso professionale o commerciale o artigianale</strong>, l’articolo 37 della Legge 392/1978, stabilisce che, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attività. Subentrano, inoltre, nel caso di <strong>immobile adibito ad uso congiunto col defunto</strong>, gli altri soggetti contitolari o che comunque utilizzavano con lui l’immobile</li> </ol><p>Chiariamo però che gli eredi non sono comunque tenuti a continuare il rapporto contro la loro volontà. In effetti, essi hanno comunque la facoltà di sciogliere il rapporto in base all’art.27, ultimo comma, della legge 392/78, rappresentando il decesso del conduttore una “<em><strong>giusta causa</strong></em>” di recesso dal contratto</p><p></p><p></p><p>Invece, in caso di morte del <strong>locatore,</strong></p><p>l’erede subentra a titolo universale nei diritti e negli obblighi contrattuali del defunto e non può sciogliere un contratto di sua volontà.</p><p>secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti:</p><p></p><p>"<em>La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con <strong>il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi </strong>e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone </em><span style="color: #ff0000">(cfr. Cass. n. 1811/89).</span>"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 421259, member: 5961"] si se gli eredi vogliono continuare il contratto altrimenti la morte del conduttore è da considerarsi "giusta causa" per un recesso anticipato si secondo i termini inseriti nel contratto sono obbligati a succedere al defunto, oppure rinunciano anche all'intera eredità la legge dice che, in caso di decesso del conduttore: [LIST=1] [*]se viveva da [B]solo[/B] il contratto si estingue [*]se viveva con dei [B]familiari[/B], questi subentrano nel contratto d’affitto, che prosegue in capo ad essi. [COLOR=#ff0000]Art. 6, l. 392/78.[/COLOR] [*]L'eventuale [B]coniuge[/B] subentra anche: [*]in caso diseparazione giudiziale, [*]in caso discioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitazione della casa coniugale. [*]in caso di separazione consensuale o di nullità del matrimonio, se ciò era previsto negli accordi con il coniuge deceduto; [*]La [B]convivenza[/B] con il conduttore defunto, cui è subordinata la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo, deve essere stabile e abituale. Non è pertanto riscontrabile quando l’aspirante successore si sia trasferito nell’abitazione locata solo per ragioni transitorie (ad esempio, per assistere il parente malato nei suoi ultimi giorni di vita) [COLOR=#ff0000]Cass., sent. n. 1951 del 27.01.2009; Cass., sent. n. 3251 del 11.02.2008.[/COLOR] [*]L’[B]erede non convivente[/B], invece, pur rispondendo degli eventuali canoni di locazione non pagati dal defunto conduttore, non subentra nel contratto di locazione. [*]se l’[B]immobile è adibito all’uso professionale o commerciale o artigianale[/B], l’articolo 37 della Legge 392/1978, stabilisce che, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attività. Subentrano, inoltre, nel caso di [B]immobile adibito ad uso congiunto col defunto[/B], gli altri soggetti contitolari o che comunque utilizzavano con lui l’immobile [/LIST] Chiariamo però che gli eredi non sono comunque tenuti a continuare il rapporto contro la loro volontà. In effetti, essi hanno comunque la facoltà di sciogliere il rapporto in base all’art.27, ultimo comma, della legge 392/78, rappresentando il decesso del conduttore una “[I][B]giusta causa[/B][/I]” di recesso dal contratto Invece, in caso di morte del [B]locatore,[/B] l’erede subentra a titolo universale nei diritti e negli obblighi contrattuali del defunto e non può sciogliere un contratto di sua volontà. secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti: "[I]La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con [B]il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi [/B]e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone [/I][COLOR=#ff0000](cfr. Cass. n. 1811/89).[/COLOR]" [/QUOTE]
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