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Contratto di mediazione creditizia con Kiron firmato un anno fa
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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 773298" data-attributes="member: 9646"><p>Succede che per acquistarlo avrai necessità di in mutuo ......</p><p></p><p>Nei contratti di mediazione creditizia della società da te nominata che ho avuto modo di vedere la durata è espressa in giorni ...... e comunque il compenso provvigionale è dovuto ad ottenimento del mutuo.</p><p></p><p><em>La provvigione sarà comunque dovuta nell'ipotesi in cui sarà rifiutata la conclusione del finanziamento, dopo convocazione scritta, a seguito di approvazione della banca e/o intermediario.</em></p><p>Verrebbe da chiedersi che mutuo ottieni se manca l'elemento essenziale per ottenerlo ovvero l'immobile.</p><p></p><p>E comunque il consulente non può esimersi di fornirti copia di quello che hai sottoscritto.</p><p>Cito (non è farina del mio sacco ma ....)</p><p>Ai sensi dell’art. 50, co. 2 cod. cons. il professionista è altresì tenuto a fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 773298, member: 9646"] Succede che per acquistarlo avrai necessità di in mutuo ...... Nei contratti di mediazione creditizia della società da te nominata che ho avuto modo di vedere la durata è espressa in giorni ...... e comunque il compenso provvigionale è dovuto ad ottenimento del mutuo. [I]La provvigione sarà comunque dovuta nell'ipotesi in cui sarà rifiutata la conclusione del finanziamento, dopo convocazione scritta, a seguito di approvazione della banca e/o intermediario.[/I] Verrebbe da chiedersi che mutuo ottieni se manca l'elemento essenziale per ottenerlo ovvero l'immobile. E comunque il consulente non può esimersi di fornirti copia di quello che hai sottoscritto. Cito (non è farina del mio sacco ma ....) Ai sensi dell’art. 50, co. 2 cod. cons. il professionista è altresì tenuto a fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione. [/QUOTE]
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