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Contratto in cedolare: tardiva registrazione proroga
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Testo
<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 484461" data-attributes="member: 59241"><p>Il ravvedimento opera sulla mancata registrazine della proroga in regime ordinario, ma non sulla mancata registrazione della proroga in cedolare. La sanzione, commisurata all'imposta di registro non dovuta computata sul canone pattuito per l'intera durata del contratto si applica solo in sede di registrazione tardiva di un contratto che si va a cedolarizzzare e non è estensibile alla proroga di un contratto già cedolarizzato ove opera la "remissione in bonis", a patto che tale istituto sia applicabile (non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile): questa è in genere è la prassi più diffusa seguita dagli uffici dell'Agenzia.</p><p></p><p>Evita di prendere iniziative fiscali di natura fiscale e rivolgiti all'ufficio locale. Anche se hai tenuto in questi anni un chiaro comportamento "concludente" (redditi dal 2011 ad oggi assoggettati a cedolare secca), pur in presenza di un contratto, in difetto di comunicazione di proroga, scaricato dalla banca dati del Registro nel 2013: controlla), non potendo fruire della sanatoria della remissione in bonis (termini scaduti), ed essendo il reddito di quel fabbricato tornato in regime ordinario IRPEF, saresti tenuto a:</p><p></p><p>i) un ricalcolo delle imposte dirette (IRPEF su cedolare) ed indirette (imposte di registro non pagate più sanzioni ed interessi</p><p></p><p>ii) versare la differenza</p><p></p><p>iii) richiedere la variazione dei codici tributo da cedolare ad IRPEF indicati in dichiarazione negli anni passati</p><p></p><p>iv) presentare un UNICO integrativo, ma solo per il periodo d'imposta 2014 (per gli altri il termine è scaduto).</p><p></p><p>E' anche possibile però che l'ufficio, considerato che la violazione non è stata ancora constatata e contestata, applichi sanzioni più favorevoli: posto che fiscalmente il vecchio contratto non è più operante, l'ufficio potrebbe applicare la stessa sanzione prevista dal ravvedimento operoso per ritardo in prima registrazione: ciò comporta però registrare in ritardo un nuovo contratto cedolarizzato con ravvedimento riduzione sanzione (oltre due anni = 1/6 del 120% = 20%), che vorrebbe dire versare una mini sanzione pari a 64 euro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 484461, member: 59241"] Il ravvedimento opera sulla mancata registrazine della proroga in regime ordinario, ma non sulla mancata registrazione della proroga in cedolare. La sanzione, commisurata all'imposta di registro non dovuta computata sul canone pattuito per l'intera durata del contratto si applica solo in sede di registrazione tardiva di un contratto che si va a cedolarizzzare e non è estensibile alla proroga di un contratto già cedolarizzato ove opera la "remissione in bonis", a patto che tale istituto sia applicabile (non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile): questa è in genere è la prassi più diffusa seguita dagli uffici dell'Agenzia. Evita di prendere iniziative fiscali di natura fiscale e rivolgiti all'ufficio locale. Anche se hai tenuto in questi anni un chiaro comportamento "concludente" (redditi dal 2011 ad oggi assoggettati a cedolare secca), pur in presenza di un contratto, in difetto di comunicazione di proroga, scaricato dalla banca dati del Registro nel 2013: controlla), non potendo fruire della sanatoria della remissione in bonis (termini scaduti), ed essendo il reddito di quel fabbricato tornato in regime ordinario IRPEF, saresti tenuto a: i) un ricalcolo delle imposte dirette (IRPEF su cedolare) ed indirette (imposte di registro non pagate più sanzioni ed interessi ii) versare la differenza iii) richiedere la variazione dei codici tributo da cedolare ad IRPEF indicati in dichiarazione negli anni passati iv) presentare un UNICO integrativo, ma solo per il periodo d'imposta 2014 (per gli altri il termine è scaduto). E' anche possibile però che l'ufficio, considerato che la violazione non è stata ancora constatata e contestata, applichi sanzioni più favorevoli: posto che fiscalmente il vecchio contratto non è più operante, l'ufficio potrebbe applicare la stessa sanzione prevista dal ravvedimento operoso per ritardo in prima registrazione: ciò comporta però registrare in ritardo un nuovo contratto cedolarizzato con ravvedimento riduzione sanzione (oltre due anni = 1/6 del 120% = 20%), che vorrebbe dire versare una mini sanzione pari a 64 euro. [/QUOTE]
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