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<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 478123" data-attributes="member: 59241"><p>Lo statuto della transitorietà va riconosciuto alle sole locazioni che sono realmente "transitorie", invece, il contratto transitoro costituisce spesso un paravento dietro il quale si cerca di elufdere i limiti legali alla durata del contratto, registrando accordi apparenti, ma invalidi. Prima condizione necessaria è che l'esigenza transitoria non sia generica, nè tanto meno ipotetica, ma debba essere reale e concreta. <u>Se non sei in grado di dare una temporalità precisa oggettivamente predeterminabile al momento del contratto,</u> e dipendente da fattori estranei alla tua volontà, rivolgi la tua attenzione verso altri tipi contratuali, l<u>ascia perdere il transitorio.</u></p><p></p><p>Nessuna delle ragioni da te addotte giustifica la valida stipulazione di un contratto di tale natura.</p><p></p><p>Non sussistono i presupposti per la stipula di un contratto transitorio nell'ipotesi in cui tra un paio d'anni l'immobile potrebbe servire a tuo figlio: i presupposti sussisterebbero se, al contrario, tuo figlio ad esempio si sposasse e avese la necessità di disporre dell'immobile a decorrere da una certa data.</p><p></p><p>Un rapporto di lavoro a termine non offre la possibilità di dare vita ad un rapporto contrattuale di breve durata: lo svolgimento di un lavoro fuori sede per un periodo determinato, sì.</p><p></p><p>La semplice intenzione di cercare casa da acquistare non configura un evento certo a data certa: lo configurerebbe se avesse già trovato casa e la data prefissata del rogito risultasse essere precedente alla stipula del contratto.</p><p></p><p>Indicare un motivo non valido equivale a non indicarne alcuno e rende insussistente l'esigenza transitoria fondante l'accordo contrattuale.</p><p></p><p>L'esigenza del conduttore in ogni caso doveva essere provata con adeguata doocumentazione da allegare al contratto (seconda condizione necessaria), secondo quanto prevede il quarto comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 30 dicembre 2002: se nella scrittura contrattuale veniva specificato che l'esigenza transitoria era collegata ad un motivo di lavoro, quantomeno doveva essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale potesse desumersi l'esistenza di un contratto a termne oppure copia del contratto stesso.</p><p></p><p>Questo tipo di contratto non va preso sottogamba, anzi va attentamente ponderato perchè può riservare tutta una serie di spiacevoli sorprese: illiceità (il motivo del contratto non è valido), simulazione (l'esigenza transitoria non esiste), ilpresupposti specifici della transitorietà vengono meno (l'esigenza transitoria deve permanere fino alla scadenza) sono incidenti di percorso frequenti e comunissimi che inducono a prestare massima cautela.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 478123, member: 59241"] Lo statuto della transitorietà va riconosciuto alle sole locazioni che sono realmente "transitorie", invece, il contratto transitoro costituisce spesso un paravento dietro il quale si cerca di elufdere i limiti legali alla durata del contratto, registrando accordi apparenti, ma invalidi. Prima condizione necessaria è che l'esigenza transitoria non sia generica, nè tanto meno ipotetica, ma debba essere reale e concreta. [U]Se non sei in grado di dare una temporalità precisa oggettivamente predeterminabile al momento del contratto,[/U] e dipendente da fattori estranei alla tua volontà, rivolgi la tua attenzione verso altri tipi contratuali, l[U]ascia perdere il transitorio.[/U] Nessuna delle ragioni da te addotte giustifica la valida stipulazione di un contratto di tale natura. Non sussistono i presupposti per la stipula di un contratto transitorio nell'ipotesi in cui tra un paio d'anni l'immobile potrebbe servire a tuo figlio: i presupposti sussisterebbero se, al contrario, tuo figlio ad esempio si sposasse e avese la necessità di disporre dell'immobile a decorrere da una certa data. Un rapporto di lavoro a termine non offre la possibilità di dare vita ad un rapporto contrattuale di breve durata: lo svolgimento di un lavoro fuori sede per un periodo determinato, sì. La semplice intenzione di cercare casa da acquistare non configura un evento certo a data certa: lo configurerebbe se avesse già trovato casa e la data prefissata del rogito risultasse essere precedente alla stipula del contratto. Indicare un motivo non valido equivale a non indicarne alcuno e rende insussistente l'esigenza transitoria fondante l'accordo contrattuale. L'esigenza del conduttore in ogni caso doveva essere provata con adeguata doocumentazione da allegare al contratto (seconda condizione necessaria), secondo quanto prevede il quarto comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 30 dicembre 2002: se nella scrittura contrattuale veniva specificato che l'esigenza transitoria era collegata ad un motivo di lavoro, quantomeno doveva essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale potesse desumersi l'esistenza di un contratto a termne oppure copia del contratto stesso. Questo tipo di contratto non va preso sottogamba, anzi va attentamente ponderato perchè può riservare tutta una serie di spiacevoli sorprese: illiceità (il motivo del contratto non è valido), simulazione (l'esigenza transitoria non esiste), ilpresupposti specifici della transitorietà vengono meno (l'esigenza transitoria deve permanere fino alla scadenza) sono incidenti di percorso frequenti e comunissimi che inducono a prestare massima cautela. [/QUOTE]
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