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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto transitorio ed esigenza di transitorietà
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Testo
<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 359198" data-attributes="member: 53081"><p>I contratti di locazione di natura transitoria trovano la loro disciplina nell'articolo 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2002 e nei singoli Accordi Territoriali.</p><p>Il comma 5 dell'art. 2 stabilisce espressamente che i contratti transitori "<em>sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno</em>".</p><p>Esemplificando, tutte le volte in cui l'esigenza di transitorietà venga meno, il contratto si trasformerà in una locazione ordinaria, durata 4 + 4.</p><p>Naturalmente è sempre possibile che una delle parti (spesso la parte conduttrice quando vengono meno le esigenze di transitorietà che la avevano condotta alla stipula) si avvalga del diritto di recesso, se e nei limiti in cui è stato previsto dal contratto.</p><p>In questo caso il rapporto locatizio transitorio si interrompe e si converte in locazione ordinaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 359198, member: 53081"] I contratti di locazione di natura transitoria trovano la loro disciplina nell'articolo 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2002 e nei singoli Accordi Territoriali. Il comma 5 dell'art. 2 stabilisce espressamente che i contratti transitori "[I]sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno[/I]". Esemplificando, tutte le volte in cui l'esigenza di transitorietà venga meno, il contratto si trasformerà in una locazione ordinaria, durata 4 + 4. Naturalmente è sempre possibile che una delle parti (spesso la parte conduttrice quando vengono meno le esigenze di transitorietà che la avevano condotta alla stipula) si avvalga del diritto di recesso, se e nei limiti in cui è stato previsto dal contratto. In questo caso il rapporto locatizio transitorio si interrompe e si converte in locazione ordinaria. [/QUOTE]
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