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Contratto transitorio ed esigenza di transitorietà
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 359325" data-attributes="member: 31598"><p>La tua interpretazione appare convincente e condivisibile. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/thumbsup.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":ok:" title="Ok :ok:" data-shortname=":ok:" /> Sia l’art. 2, co. 2 del DM 5 marzo 1999 sia l’art. 2, co. 5 del DM 30 dicembre 2002 prevedono la riconduzione della durata a quella quadriennale (rinnovabile) non soltanto nell’ipotesi di mancata conferma della transitorietà da parte del locatore, ma anche nel caso “<em>siano venute meno le cause della transitorietà”</em>.</p><p></p><p>Ora, se le motivazioni transitorie sono riferite al conduttore, è evidente che l’art. 2 <em>(Esigenze del locatore)</em> del contratto-tipo allegato al DM 30 dicembre 2002, quello, per intenderci, che onera il locatore a confermare, prima della scadenza (a mezzo lettera raccomandata), i motivi di transitorietà indicati nel contratto, deve essere cancellato dal contratto (vedi la nota 4 del contratto-tipo: <em>cancellare la parte che non interessa</em>), non essendo le motivazioni temporanee del locatore, bensì della sua controparte che dovrà indicarle all’art. 3<em> (Esigenze del conduttore)</em>, articolo contrattuale che non contiene un siffatto onere per il conduttore che, pertanto, non è tenuto (a differenza del locatore) a confermare le esigenze transitorie prima del termine del contratto.</p><p></p><p>La cessazione di tali esigenze implica (come per il caso di mancata conferma) – secondo il macchinoso congegno menzionato - il mutamento di disciplina del rapporto, ma – si suppone - riferita alle sole esigenze del locatore: venute meno le ragioni della transitorietà del conduttore, il rapporto non viene ricondotto allo schema ordinario, ma cesserebbe di produrre i suoi effetti a scadenza o addirittura prima della scadenza (vedi ultimo capoverso del presente post).</p><p></p><p>Tale ricostruzione pare trovare conferma, infatti, sempre nel testo stesso del contratto-tipo, dove, all’art. 2, è menzionata la riconduzione alla durata ordinaria (come per il caso di mancata conferma) solo e unicamente per i contratti conclusi per esigenze transitorie del locatore (e non del conduttore), perché, se si ammettesse la soggezione del rapporto alla durata quadriennale nel caso in cui le motivazioni del conduttore venissero a mancare prima del termine (indipendentemente da ogni intento elusivo o fraudatorio del medesimo), magari per motivi a lui non imputabili, tale ipotesi potrebbe determinare risultati assolutamente paradossali e contraddittori, dando luogo ad un contratto imprevedibile (un vero e proprio salto nel buio), nel quale il verificarsi di un evento incerto e non controllabile (ad es. il contratto di lavoro a termine del conduttore viene prolungato oltre la scadenza del contratto ovvero muta a tempo indeterminato oppure l’acquisto programmato a data certa della sua abitazione va in fumo), determinerebbe un prolungamento della durata non voluto e non programmato all’inizio dal locatore che non disporrebbe di alcun mezzo per liberarsi di un vincolo indesiderato (gli interessi delle parti possono essere opposti e collidere).</p><p></p><p>In ogni caso, qualora, invece, il perdurare del rapporto si rivelasse in contrasto con gli interessi del conduttore (ad es. trasferimento improvviso per motivi di lavoro in un’altra città, ma non su domanda dell’interessato), quest’ultimo può sempre interrompere (a mezzo lettera raccomandata) il contratto per gravi motivi (il trasferimento costituirebbe una circostanza oggettiva, imprevedibile, estranea alla sua volontà, sopravvenuta nel corso del rapporto) legittimanti il recesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 359325, member: 31598"] La tua interpretazione appare convincente e condivisibile. :accordo: :ok: Sia l’art. 2, co. 2 del DM 5 marzo 1999 sia l’art. 2, co. 5 del DM 30 dicembre 2002 prevedono la riconduzione della durata a quella quadriennale (rinnovabile) non soltanto nell’ipotesi di mancata conferma della transitorietà da parte del locatore, ma anche nel caso “[I]siano venute meno le cause della transitorietà”[/I]. Ora, se le motivazioni transitorie sono riferite al conduttore, è evidente che l’art. 2 [I](Esigenze del locatore)[/I] del contratto-tipo allegato al DM 30 dicembre 2002, quello, per intenderci, che onera il locatore a confermare, prima della scadenza (a mezzo lettera raccomandata), i motivi di transitorietà indicati nel contratto, deve essere cancellato dal contratto (vedi la nota 4 del contratto-tipo: [I]cancellare la parte che non interessa[/I]), non essendo le motivazioni temporanee del locatore, bensì della sua controparte che dovrà indicarle all’art. 3[I] (Esigenze del conduttore)[/I], articolo contrattuale che non contiene un siffatto onere per il conduttore che, pertanto, non è tenuto (a differenza del locatore) a confermare le esigenze transitorie prima del termine del contratto. La cessazione di tali esigenze implica (come per il caso di mancata conferma) – secondo il macchinoso congegno menzionato - il mutamento di disciplina del rapporto, ma – si suppone - riferita alle sole esigenze del locatore: venute meno le ragioni della transitorietà del conduttore, il rapporto non viene ricondotto allo schema ordinario, ma cesserebbe di produrre i suoi effetti a scadenza o addirittura prima della scadenza (vedi ultimo capoverso del presente post). Tale ricostruzione pare trovare conferma, infatti, sempre nel testo stesso del contratto-tipo, dove, all’art. 2, è menzionata la riconduzione alla durata ordinaria (come per il caso di mancata conferma) solo e unicamente per i contratti conclusi per esigenze transitorie del locatore (e non del conduttore), perché, se si ammettesse la soggezione del rapporto alla durata quadriennale nel caso in cui le motivazioni del conduttore venissero a mancare prima del termine (indipendentemente da ogni intento elusivo o fraudatorio del medesimo), magari per motivi a lui non imputabili, tale ipotesi potrebbe determinare risultati assolutamente paradossali e contraddittori, dando luogo ad un contratto imprevedibile (un vero e proprio salto nel buio), nel quale il verificarsi di un evento incerto e non controllabile (ad es. il contratto di lavoro a termine del conduttore viene prolungato oltre la scadenza del contratto ovvero muta a tempo indeterminato oppure l’acquisto programmato a data certa della sua abitazione va in fumo), determinerebbe un prolungamento della durata non voluto e non programmato all’inizio dal locatore che non disporrebbe di alcun mezzo per liberarsi di un vincolo indesiderato (gli interessi delle parti possono essere opposti e collidere). In ogni caso, qualora, invece, il perdurare del rapporto si rivelasse in contrasto con gli interessi del conduttore (ad es. trasferimento improvviso per motivi di lavoro in un’altra città, ma non su domanda dell’interessato), quest’ultimo può sempre interrompere (a mezzo lettera raccomandata) il contratto per gravi motivi (il trasferimento costituirebbe una circostanza oggettiva, imprevedibile, estranea alla sua volontà, sopravvenuta nel corso del rapporto) legittimanti il recesso. [/QUOTE]
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