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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto transitorio ed esigenza di transitorietà
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Testo
<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 359419" data-attributes="member: 53081"><p>L'interpretazione da voi suggerita è suggestiva e devo ammettere che le argomentazioni addotte sono del tutto condivisibili.</p><p>Quel che non mi convince è l'esito interpretativo, in quanto un allegato al decreto ministeriale finisce con il prevalere sul testo del decreto stesso.</p><p>Non vi è dubbio, infatti, che la lettera del decreto ministeriale ed il contratto tipo siano fra loro incompatibili: la prima pone lo stesso trattamento senza distinguere le ipotesi in cui le esigenze transitorie siano del locatore o del conduttore, il secondo invece individua un trattamento differenziato prevedendo persino un regime alternativo.</p><p>Nel tentativo di comprendere quale sia la soluzione comunemente praticata (perché confesso di non aver mai avuto occasione di occuparmi del problema) ho effettuato una ricerca giurisprudenziale. </p><p>Ho trovato soltanto due precedenti.</p><p>1)<em>Tribunale Bari, Sezione 3 civile - Sentenza 6 giugno 2007, n. 1108</em>, ove in motivazione si legge espressamente che:</p><p>"<em>Ne consegue che trova applicazione l'art. 2 co. 2 del D.M. 5.3.99, secondo cui incombe sul locatore (se sue siano le esigenze transitorie dedotte in contratto) e sul conduttore (nel caso diverso) l'onere di confermare il verificarsi dell'esigenza transitoria, "tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto". Se il locatore (la cui esigenza transitoria sia stata dedotta in contratto) non adempia a questo onere contrattuale, oppure (nel caso di esigenza transitoria del solo conduttore) siano venute meno le cause della transitorietà (non essendo quindi necessario per il conduttore inviare alcuna raccomandata) si prevede la riconduzione della durata a quella prevista dall'art. 2 co. 1 L. 431/98</em>."</p><p>2) <em>Tribunale Roma, Sezione 5 civile - Sentenza 17 maggio 2006,</em> di cui purtroppo ho rinvenuto solo la massima, a mente della quale: </p><p>"<em>L'esigenza transitoria che consente una durata del rapporto locativo inferiore a quella stabilita gli <a href="http://www.immobilio.it/idlink:49198,/IDLINK:49199" target="_blank">artt. 1 e 2</a> della <a href="http://www.immobilio.it/idp:11585;1" target="_blank">legge n. 431/1998</a> deve sussistere sia all'atto della sua instaurazione che in sua vigenza, e di tale perduranza <u>le parti devono dare espressa contezza con comunicazione formale</u>, la cui inosservanza comporta la riconduzione del negozio, quanto alla sua durata, alla previsione dell'art. 2, comma 1, della <a href="http://www.immobilio.it/idp:11585;1" target="_blank">legge n. 431/1998.</a> Ne consegue che, qualora non venga fornita, da alcuna delle parti, né allegata, né resa prova, in giudizio, dell'intervento della suddetta comunicazione, la locazione non potrà considerarsi di natura transitoria; una tale assenza infatti, comporta un prolungamento della durata del negozio locativo dal termine annuale originariamente pattuito a quello iniziale di quattro anni con ordinaria proroga di analoga durata.</em>". </p><p>Da questi precedenti sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo, visto che della seconda sentenza non ho potuto leggere la motivazione ma solo la massima) che la giurisprudenza sia incline ad applicare la medesima disciplina, sia qualora l'esigenza sia riconducibile al locatore sia nella ipotesi opposta.</p><p>Non so se voi, o qualcun altro utente del forum, è in grado di comunicare altri precedenti rilevanti.</p><p>Povero didal.... penserà che i Tribunali sono gabbie di matti...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 359419, member: 53081"] L'interpretazione da voi suggerita è suggestiva e devo ammettere che le argomentazioni addotte sono del tutto condivisibili. Quel che non mi convince è l'esito interpretativo, in quanto un allegato al decreto ministeriale finisce con il prevalere sul testo del decreto stesso. Non vi è dubbio, infatti, che la lettera del decreto ministeriale ed il contratto tipo siano fra loro incompatibili: la prima pone lo stesso trattamento senza distinguere le ipotesi in cui le esigenze transitorie siano del locatore o del conduttore, il secondo invece individua un trattamento differenziato prevedendo persino un regime alternativo. Nel tentativo di comprendere quale sia la soluzione comunemente praticata (perché confesso di non aver mai avuto occasione di occuparmi del problema) ho effettuato una ricerca giurisprudenziale. Ho trovato soltanto due precedenti. 1)[I]Tribunale Bari, Sezione 3 civile - Sentenza 6 giugno 2007, n. 1108[/I], ove in motivazione si legge espressamente che: "[I]Ne consegue che trova applicazione l'art. 2 co. 2 del D.M. 5.3.99, secondo cui incombe sul locatore (se sue siano le esigenze transitorie dedotte in contratto) e sul conduttore (nel caso diverso) l'onere di confermare il verificarsi dell'esigenza transitoria, "tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto". Se il locatore (la cui esigenza transitoria sia stata dedotta in contratto) non adempia a questo onere contrattuale, oppure (nel caso di esigenza transitoria del solo conduttore) siano venute meno le cause della transitorietà (non essendo quindi necessario per il conduttore inviare alcuna raccomandata) si prevede la riconduzione della durata a quella prevista dall'art. 2 co. 1 L. 431/98[/I]." 2) [I]Tribunale Roma, Sezione 5 civile - Sentenza 17 maggio 2006,[/I] di cui purtroppo ho rinvenuto solo la massima, a mente della quale:[I] [/I] "[I]L'esigenza transitoria che consente una durata del rapporto locativo inferiore a quella stabilita gli [URL='http://www.immobilio.it/idlink:49198,/IDLINK:49199']artt. 1 e 2[/URL] della [URL='http://www.immobilio.it/idp:11585;1']legge n. 431/1998[/URL] deve sussistere sia all'atto della sua instaurazione che in sua vigenza, e di tale perduranza [U]le parti devono dare espressa contezza con comunicazione formale[/U], la cui inosservanza comporta la riconduzione del negozio, quanto alla sua durata, alla previsione dell'art. 2, comma 1, della [URL='http://www.immobilio.it/idp:11585;1']legge n. 431/1998.[/URL] Ne consegue che, qualora non venga fornita, da alcuna delle parti, né allegata, né resa prova, in giudizio, dell'intervento della suddetta comunicazione, la locazione non potrà considerarsi di natura transitoria; una tale assenza infatti, comporta un prolungamento della durata del negozio locativo dal termine annuale originariamente pattuito a quello iniziale di quattro anni con ordinaria proroga di analoga durata.[/I]". Da questi precedenti sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo, visto che della seconda sentenza non ho potuto leggere la motivazione ma solo la massima) che la giurisprudenza sia incline ad applicare la medesima disciplina, sia qualora l'esigenza sia riconducibile al locatore sia nella ipotesi opposta. Non so se voi, o qualcun altro utente del forum, è in grado di comunicare altri precedenti rilevanti. Povero didal.... penserà che i Tribunali sono gabbie di matti... [/QUOTE]
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