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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto transitorio ed esigenza di transitorietà
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 359689" data-attributes="member: 31598"><p>Alla luce delle sentenze menzionate, parrebbe che la giurisprudenza di merito – a differenza della dottrina - sia orientata ad applicare la medesima disciplina ad entrambe le parti. Se così è (come pare), allora il modello ministeriale allegato al DM 30 dicembre 2002 costituisce un vero e proprio incidente di percorso nel quale è incorso il nostro legislatore perché nel contratto-tipo è solo il locatore che deve confermare quell’esigenza transitoria che ha dichiarato in contratto, e ciò - si osservi – per non incorre lui solo nella sanzione del pagamento di trentasei mensilità del canone o nel ripristino del rapporto, altrimenti dimostrando che, contrariamente alla sua comunicazione, l’esigenza temporanea è venuta meno:<strong> l’onere riguarda solo lui perché è soltanto a carico di costui che è prevista la sanzione</strong>.</p><p></p><p>Nel caso diverso che fosse da intendersi rilevante il venir meno delle transitorie del conduttore, il contratto di locazione verrebbe ad assumere – come precedentemente si accennava - i connotati di un contratto imprevedibile, incerto e punitivo per il locatore sia in termini di durata (4+4) che (pur nel silenzio della legge) in termini di canone (ben inferiore a quello di mercato nelle locazioni ordinarie, ma controllato e calmierato).</p><p></p><p>Circa la riconduzione del contratto alla durata quadriennale e i possibili profili di incostituzionalità sollevati, a suo tempo, per tale sanzione, per i casi di mancata conferma delle esigenze temporanee, alla durata quadriennale era intervenuta nel 2003 la Corte costituzionale che così si era espressa:“<em>[…] quanto al primo aspetto, il rimettente non specifica se il contratto fosse stato stipulato per soddisfare esigenze transitorie dell’uno o dell’altro contraente, né individua quale fosse la parte gravata dall’onere di confermare il permanere delle proprie esigenze transitorie, diverse essendo le conseguenze ai fini della decisione, posto che <strong>la riconduzione del contratto alla durata legale si verifica solo nell’ipotesi in cui le esigenze transitorie siano relative al locatore che abbia omesso di dare conferma del loro permanere</strong></em>”.</p><p></p><p>Infatti – ad una lettura attenta della disposizione di legge del 1999 (DM 5 marzo) - tale onere (conferma) risulta imposto al solo locatore: “<em><strong>qualora il locatore non adempia questo onere</strong> oppure siano venute meno le cause della transitorietà </em>[non si comprende bene se le cause della transitorietà riguardino lo stesso locatore oppure anche il conduttore]<em> il contratto deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, co. 1 della legge n°431/1998</em>”.</p><p></p><p>In sostanza, se il locatore prima della scadenza convenuta non conferma la transitorietà, il contratto è riportato alla durata ordinaria. Se, invece, è il conduttore portatore in concreto dell’esigenza transitoria, quest’ultimo non è tenuto a confermare l’esigenza stessa prima della scadenza del contratto: <strong>come non c’è una sanzione per il conduttore, così non c’è nemmeno un onere</strong>: il contratto alla scadenza cessa di dispiegare i suoi effetti.</p><p></p><p>Peccato che (salvo dare un’interpretazione antiletterale) alle medesime conclusioni non si possa arrivare leggendo il comma 4 “<em>I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorieta' del <strong>locatore e/o </strong>del <strong>conduttore</strong> - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali <strong>dovranno confermare il permanere della stessa </strong>tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto</em>” e il coma 5 del successivo DM 30 dicembre 2002: “<em><strong>I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalita' di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorieta' vengano meno</strong></em>”, se non fosse che – come rilevato dall’avvocato Luigi Polidoro – il decreto risulta inconciliabile con il contratto-tipo a cui rimanda, contratto – è il caso di sottolineare – che viene ripreso integralmente dagli stessi accordi territoriali.</p><p></p><p>Sul punto occorre avvertire che il decreto ministeriale in questione pone condizioni e modalità in un ambito nel quale è la stessa legge di riforma (art. 5 della legge n°431/1998) ad averlo legittimato mediante espresso rinvio. Quindi, indirettamente (e paradossalmente), l’assurdità e l’irragionevolezza di un decreto mal formulato e farraginoso diventano assurdità e irragionevolezza della legge stessa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 359689, member: 31598"] Alla luce delle sentenze menzionate, parrebbe che la giurisprudenza di merito – a differenza della dottrina - sia orientata ad applicare la medesima disciplina ad entrambe le parti. Se così è (come pare), allora il modello ministeriale allegato al DM 30 dicembre 2002 costituisce un vero e proprio incidente di percorso nel quale è incorso il nostro legislatore perché nel contratto-tipo è solo il locatore che deve confermare quell’esigenza transitoria che ha dichiarato in contratto, e ciò - si osservi – per non incorre lui solo nella sanzione del pagamento di trentasei mensilità del canone o nel ripristino del rapporto, altrimenti dimostrando che, contrariamente alla sua comunicazione, l’esigenza temporanea è venuta meno:[B] l’onere riguarda solo lui perché è soltanto a carico di costui che è prevista la sanzione[/B]. Nel caso diverso che fosse da intendersi rilevante il venir meno delle transitorie del conduttore, il contratto di locazione verrebbe ad assumere – come precedentemente si accennava - i connotati di un contratto imprevedibile, incerto e punitivo per il locatore sia in termini di durata (4+4) che (pur nel silenzio della legge) in termini di canone (ben inferiore a quello di mercato nelle locazioni ordinarie, ma controllato e calmierato). Circa la riconduzione del contratto alla durata quadriennale e i possibili profili di incostituzionalità sollevati, a suo tempo, per tale sanzione, per i casi di mancata conferma delle esigenze temporanee, alla durata quadriennale era intervenuta nel 2003 la Corte costituzionale che così si era espressa:“[I][…] quanto al primo aspetto, il rimettente non specifica se il contratto fosse stato stipulato per soddisfare esigenze transitorie dell’uno o dell’altro contraente, né individua quale fosse la parte gravata dall’onere di confermare il permanere delle proprie esigenze transitorie, diverse essendo le conseguenze ai fini della decisione, posto che [B]la riconduzione del contratto alla durata legale si verifica solo nell’ipotesi in cui le esigenze transitorie siano relative al locatore che abbia omesso di dare conferma del loro permanere[/B][/I]”. Infatti – ad una lettura attenta della disposizione di legge del 1999 (DM 5 marzo) - tale onere (conferma) risulta imposto al solo locatore: “[I][B]qualora il locatore non adempia questo onere[/B] oppure siano venute meno le cause della transitorietà [/I][non si comprende bene se le cause della transitorietà riguardino lo stesso locatore oppure anche il conduttore][I] il contratto deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, co. 1 della legge n°431/1998[/I]”. In sostanza, se il locatore prima della scadenza convenuta non conferma la transitorietà, il contratto è riportato alla durata ordinaria. Se, invece, è il conduttore portatore in concreto dell’esigenza transitoria, quest’ultimo non è tenuto a confermare l’esigenza stessa prima della scadenza del contratto: [B]come non c’è una sanzione per il conduttore, così non c’è nemmeno un onere[/B]: il contratto alla scadenza cessa di dispiegare i suoi effetti. Peccato che (salvo dare un’interpretazione antiletterale) alle medesime conclusioni non si possa arrivare leggendo il comma 4 “[I]I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorieta' del [B]locatore e/o [/B]del [B]conduttore[/B] - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali [B]dovranno confermare il permanere della stessa [/B]tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto[/I]” e il coma 5 del successivo DM 30 dicembre 2002: “[I][B]I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalita' di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorieta' vengano meno[/B][/I]”, se non fosse che – come rilevato dall’avvocato Luigi Polidoro – il decreto risulta inconciliabile con il contratto-tipo a cui rimanda, contratto – è il caso di sottolineare – che viene ripreso integralmente dagli stessi accordi territoriali. Sul punto occorre avvertire che il decreto ministeriale in questione pone condizioni e modalità in un ambito nel quale è la stessa legge di riforma (art. 5 della legge n°431/1998) ad averlo legittimato mediante espresso rinvio. Quindi, indirettamente (e paradossalmente), l’assurdità e l’irragionevolezza di un decreto mal formulato e farraginoso diventano assurdità e irragionevolezza della legge stessa. [/QUOTE]
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