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<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 709932" data-attributes="member: 82466"><p>punto 1. </p><p>la cooperativa, di norma e di solito, a seconda della propria natura, non fallisce</p><p>se le cose van male, ma proprio male, al massimo va in liquidazione coatta amministrativa</p><p>non cambia molto, ma è solo per precisazione</p><p></p><p>punto 2.</p><p>se la vs. proposta è stata accettata dalla cooperativa, si tratta di capire bene la valenza di questa proposta che è stata accettata</p><p>siamo già in presenza di un contratto preliminare? oppure di un'altra cosa dal valore sibillino?</p><p></p><p>se dallo scambio dei consensi dovesse risultare uno scambio tra una proposta ed una accettazione del tipo: io ti prometto di acquistare e tu mi prometti di vendere un certo immobile, siamo di fronte ad un vero e proprio contratto preliminare, anche se è stato redatto su fogli bianchi/carta da formaggio (e non su carta bollata) e senza l'ausilio del notaio</p><p></p><p>adesso vado avanti solo per farvi intravvedere il perimetro ed il quadro in cui uno potrebbe muoversi in presenza (ovviamente, prima) dell'avvio di una procedura concorsuale</p><p></p><p>vado pure un po' a memoria (quindi, sarà da verificare il tutto in base a quanto le parti hanno firmato, all'effettiva situazione documentale e di fatto con un bravo avvocato della zona)</p><p></p><p>in tale ipotesi, per tutelarvi dall'eventuale procedura concorsuale e sempre che l'appartamento sia esattamente individuabile, senza attendere i dati catastali ed il notaio, si può procedere (con l'assistenza del vs. avvocato di fiducia, a "prenotare l'immobile", tramite apposite domande giudiziali</p><p></p><p>a. di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle parti, la domanda sarà trascritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari per prevalere nei confronti dell'eventuale procedura concorsuale o di terzi pignoranti</p><p> </p><p>l'azione trova la sua disciplina nell'art. 2652 n.3,cod. civ., che dovrà essere opportunamente integrata con la condizione sospensiva del mutuo</p><p></p><p>b. oppure, in subordine (il legale deciderà il da farsi per il meglio in base alle varie circostanze), in base alle circostanze ed all'evoluzione degli accadimenti, potrete procedere con l'azione di cui all'art. 2652 n.2,cod. civ., ossia al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre (art.2932 cod. civ.), sempre sotto la condizione del mutuo</p><p></p><p>naturalmente, come si sarà intuito, si tratta di attività complicate da gestire, che necessitano dell'assistenza del vs. professionista di fiducia, e un tantino costose</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 709932, member: 82466"] punto 1. la cooperativa, di norma e di solito, a seconda della propria natura, non fallisce se le cose van male, ma proprio male, al massimo va in liquidazione coatta amministrativa non cambia molto, ma è solo per precisazione punto 2. se la vs. proposta è stata accettata dalla cooperativa, si tratta di capire bene la valenza di questa proposta che è stata accettata siamo già in presenza di un contratto preliminare? oppure di un'altra cosa dal valore sibillino? se dallo scambio dei consensi dovesse risultare uno scambio tra una proposta ed una accettazione del tipo: io ti prometto di acquistare e tu mi prometti di vendere un certo immobile, siamo di fronte ad un vero e proprio contratto preliminare, anche se è stato redatto su fogli bianchi/carta da formaggio (e non su carta bollata) e senza l'ausilio del notaio adesso vado avanti solo per farvi intravvedere il perimetro ed il quadro in cui uno potrebbe muoversi in presenza (ovviamente, prima) dell'avvio di una procedura concorsuale vado pure un po' a memoria (quindi, sarà da verificare il tutto in base a quanto le parti hanno firmato, all'effettiva situazione documentale e di fatto con un bravo avvocato della zona) in tale ipotesi, per tutelarvi dall'eventuale procedura concorsuale e sempre che l'appartamento sia esattamente individuabile, senza attendere i dati catastali ed il notaio, si può procedere (con l'assistenza del vs. avvocato di fiducia, a "prenotare l'immobile", tramite apposite domande giudiziali a. di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle parti, la domanda sarà trascritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari per prevalere nei confronti dell'eventuale procedura concorsuale o di terzi pignoranti l'azione trova la sua disciplina nell'art. 2652 n.3,cod. civ., che dovrà essere opportunamente integrata con la condizione sospensiva del mutuo b. oppure, in subordine (il legale deciderà il da farsi per il meglio in base alle varie circostanze), in base alle circostanze ed all'evoluzione degli accadimenti, potrete procedere con l'azione di cui all'art. 2652 n.2,cod. civ., ossia al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre (art.2932 cod. civ.), sempre sotto la condizione del mutuo naturalmente, come si sarà intuito, si tratta di attività complicate da gestire, che necessitano dell'assistenza del vs. professionista di fiducia, e un tantino costose [/QUOTE]
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