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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 155090" data-attributes="member: 10285"><p>Il d.lgs. n. 122/2005, stabilisce, all’articolo 10, comma 1, che non sono soggetti all’azione revocatoria «gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, <strong>entro 12 mesi </strong>dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare». C'è da premettere che è anche importante che il prezzo dichiarato in atto sia quello effettivo pagato e che non ci sia stata una " furbata " . Per quanto riguarda la diatriba su : quale sia il giusto prezzo ", di completamente certo c’è che, nel caso non venisse ritenuto giusto il prezzo indicato nel contratto, l’esenzione dalla revocatoria non avrà effetto: se il prezzo indicato non sarà considerato superiore di oltre un quarto del «giusto prezzo» opererà il comma 2 dell’articolo 67 l.f., se invece supererà il quarto verrà applicato il comma 1, n. 1), dell’articolo 67 l.f.. Quindi meno che non venga dimostrata l’esistenza di una «simulazione del prezzo» e cioè che nel preliminare non sia stato indicato il vero prezzo e che il medesimo sia in effetti maggiore di quello dichiarato, tanto da coincidere con il «giusto prezzo». Per quanto riguarda il pericolo della revocatoria , credo ( spero ) che non ci sia , il discorso è però trovare una persona che capisca e sia rassicurata sulla cosa, mi sento di darti un in bocca al lupo. Fabrizio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 155090, member: 10285"] Il d.lgs. n. 122/2005, stabilisce, all’articolo 10, comma 1, che non sono soggetti all’azione revocatoria «gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, [B]entro 12 mesi [/B]dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare». C'è da premettere che è anche importante che il prezzo dichiarato in atto sia quello effettivo pagato e che non ci sia stata una " furbata " . Per quanto riguarda la diatriba su : quale sia il giusto prezzo ", di completamente certo c’è che, nel caso non venisse ritenuto giusto il prezzo indicato nel contratto, l’esenzione dalla revocatoria non avrà effetto: se il prezzo indicato non sarà considerato superiore di oltre un quarto del «giusto prezzo» opererà il comma 2 dell’articolo 67 l.f., se invece supererà il quarto verrà applicato il comma 1, n. 1), dell’articolo 67 l.f.. Quindi meno che non venga dimostrata l’esistenza di una «simulazione del prezzo» e cioè che nel preliminare non sia stato indicato il vero prezzo e che il medesimo sia in effetti maggiore di quello dichiarato, tanto da coincidere con il «giusto prezzo». Per quanto riguarda il pericolo della revocatoria , credo ( spero ) che non ci sia , il discorso è però trovare una persona che capisca e sia rassicurata sulla cosa, mi sento di darti un in bocca al lupo. Fabrizio [/QUOTE]
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