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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Dal 1° gennaio 2012 sara' obbligatoria l' ACE per tutti gli immobili pubblicizzati sia in vendita ch
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<blockquote data-quote="Manola 62" data-source="post: 167151" data-attributes="member: 35182"><p>Ho letto il decreto e non parla di obblighi "PUBBLICITARI" ma di Impianti Fotovoltaici o altra innovazioni in</p><p> materia di energie rinnovabili</p><p></p><p>Poche regioni hanno aderito all'obbligo della certificazione e solo 2 prevedono sanzioni amministrative</p><p>Vi riporto quanto sono riuscita a reperire:</p><p>L'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi </p><p><strong>Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana</strong> </p><p>In <strong>Emilia Romagna </strong>l'obbligo di consegna della certificazione in caso di locazione decorre dal 1° luglio 2010, ma non sono previste sanzioni; lo prevede, in riferimento all'art. 25 della Legge regionale 26/2004, l'art.5.2, lett. c) della Delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008: </p><p>Analogamente per la<strong> Liguria</strong>: l'obbligo è in vigore fin dall'8 maggio 2009, ma non sono più previste sanzioni.</p><p>In <strong>Piemonte</strong><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/money_mouth.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":soldi:" title="Soldi :soldi:" data-shortname=":soldi:" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/money_mouth.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":soldi:" title="Soldi :soldi:" data-shortname=":soldi:" /> l'obbligo di consegna della certificazione per i contratti di locazione è in vigore fin dallo scorso 1° ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) ed è prevista, per la sua violazione, una sanzione amministrativa da <strong>euro 500,00 a euro 5.000,00</strong> "graduata sulla base della superficie utile dell'edificio" (art. 20, comma 13, Legge regionale 13/2007).</p><p>In <strong>Lombardia</strong> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/money_mouth.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":soldi:" title="Soldi :soldi:" data-shortname=":soldi:" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/money_mouth.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":soldi:" title="Soldi :soldi:" data-shortname=":soldi:" />(art. 25 comma 4 ter della Legge regionale 24/2006 e s.m.i. – L.10/2009) l'obbligo di consegnare al conduttore l'attestato di certificazione energetica, per tutte le unità immobiliari anche per quelle che non fossero già in precedenza dotate dell'attestato (per le quali era già obbligatorio) scatta invece dal 1° luglio 2010.</p><p>La violazione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa:</p><p>"Il locatore che, a decorrere dall'1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da <strong>€ 2.500 a € 10.000</strong>" (art. 27 comma 17 sexies della Legge regionale 24/2006, come modificata dalla Legge regionale 29.6.2009 n.10)</p><p>L'art. 23 bis della Legge regionale 39/2005 della <strong>Toscana</strong>, entrata in vigore il 18 marzo 2010, prevede che, fatti salvi i casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica siano richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o nel contratto di locazione. Se l'unità immobiliare non viene dotata dell'attestato e quindi nei relativi contratti non se ne menzionano gli estremi "si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'art. 23 sexies" (comma 5 dell'art. 23 bis).</p><p></p><p>Tutte le altre regioni pur osservando quanto la CE richiede si avvalgono di deroghe e/o scadenze pre determinate:</p><p>31 Dicembre 2015 _ es. Locazioni</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manola 62, post: 167151, member: 35182"] Ho letto il decreto e non parla di obblighi "PUBBLICITARI" ma di Impianti Fotovoltaici o altra innovazioni in materia di energie rinnovabili Poche regioni hanno aderito all'obbligo della certificazione e solo 2 prevedono sanzioni amministrative Vi riporto quanto sono riuscita a reperire: L'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi [B]Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana[/B] In [B]Emilia Romagna [/B]l'obbligo di consegna della certificazione in caso di locazione decorre dal 1° luglio 2010, ma non sono previste sanzioni; lo prevede, in riferimento all'art. 25 della Legge regionale 26/2004, l'art.5.2, lett. c) della Delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008: Analogamente per la[B] Liguria[/B]: l'obbligo è in vigore fin dall'8 maggio 2009, ma non sono più previste sanzioni. In [B]Piemonte[/B]:cash::cash: l'obbligo di consegna della certificazione per i contratti di locazione è in vigore fin dallo scorso 1° ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) ed è prevista, per la sua violazione, una sanzione amministrativa da [B]euro 500,00 a euro 5.000,00[/B] "graduata sulla base della superficie utile dell'edificio" (art. 20, comma 13, Legge regionale 13/2007). In [B]Lombardia[/B] :cash::cash:(art. 25 comma 4 ter della Legge regionale 24/2006 e s.m.i. – L.10/2009) l'obbligo di consegnare al conduttore l'attestato di certificazione energetica, per tutte le unità immobiliari anche per quelle che non fossero già in precedenza dotate dell'attestato (per le quali era già obbligatorio) scatta invece dal 1° luglio 2010. La violazione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa: "Il locatore che, a decorrere dall'1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da [B]€ 2.500 a € 10.000[/B]" (art. 27 comma 17 sexies della Legge regionale 24/2006, come modificata dalla Legge regionale 29.6.2009 n.10) L'art. 23 bis della Legge regionale 39/2005 della [B]Toscana[/B], entrata in vigore il 18 marzo 2010, prevede che, fatti salvi i casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica siano richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o nel contratto di locazione. Se l'unità immobiliare non viene dotata dell'attestato e quindi nei relativi contratti non se ne menzionano gli estremi "si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'art. 23 sexies" (comma 5 dell'art. 23 bis). Tutte le altre regioni pur osservando quanto la CE richiede si avvalgono di deroghe e/o scadenze pre determinate: 31 Dicembre 2015 _ es. Locazioni [/QUOTE]
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