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Dal 1° giugno 2013 anche le ditte con meno 10 dipendenti devono fare il D.V.R.
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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 335452" data-attributes="member: 49727"><p>fonte <a href="http://www.wimple.it" target="_blank">www.winple.it</a></p><p><strong><span style="font-size: 12px"><span style="color: #888888">La scadenza del 31 Maggio 2013</span></span></strong></p><p><span style="font-size: 12px">L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Lavoro e comunque non oltre il 31 Dicembre 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono anche autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">La data dunque del 31 Maggio 2013 rappresenta l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Dal 1 Giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</span></p><p> </p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <strong><span style="font-size: 12px"><span style="color: #888888">Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi</span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">L’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">L’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento</span>.</p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>Le sanzioni previste per il mancato adeguamento</strong></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL, l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>Quanto è concreta la possibilità di un controllo?</strong></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">A seguito invece di una denuncia di infortunio all’INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <strong><span style="font-size: 12px">Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda?</span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare dell’azienda (o se società dall’amministratore) a patto che quest’ultimo abbia almeno il diploma di scuola superiore, tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso di formazione.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo tramite la relativa formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà necessario delegare queste due funzioni ad un addetto.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <strong><span style="font-size: 12px">Chi deve rivestire il ruolo di RLS?</span></strong></p><p><span style="font-size: 12px">Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di nomina e la conseguente comunicazione all’INAIL.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS</strong></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell’INAIL sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell’INAIL, secondo le modalità specificate all’interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l’azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell’INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">L’apposita sezione del sito “Dichiarazione RSL” può essere anche utilizzata eventualmente dal consulente del lavoro o commercialista che segue l’azienda a patto che gli vengano comunicati i codici di accesso di cui sopra.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">I dati da comunicare all’INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico.</span></p><p><span style="font-size: 12px">I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale. </span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all’INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <strong><span style="font-size: 12px">Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto?</span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l’azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l’introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta all’organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>Il DVR deve avere una "data certa"?</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico <strong>e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa</strong> o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.</span></p><p><span style="color: #666666"><img src="http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span> <span style="font-size: 12px"><strong>Cosa devo fare una volta completato il DVR?</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l’avvenuto processo tramite l’acquisizione di una nuova data certa.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 335452, member: 49727"] fonte [URL='http://www.wimple.it']www.winple.it[/URL] [B][SIZE=3][COLOR=#888888]La scadenza del 31 Maggio 2013[/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=3]L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Lavoro e comunque non oltre il 31 Dicembre 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono anche autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.[/SIZE] [SIZE=3]La data dunque del 31 Maggio 2013 rappresenta l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.[/SIZE] [SIZE=3]Dal 1 Giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [B][SIZE=3][COLOR=#888888]Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi[/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=3]Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:[/SIZE] [SIZE=3]Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.[/SIZE] [SIZE=3]Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.[/SIZE] [SIZE=3]Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.[/SIZE] [SIZE=3]L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.[/SIZE] [SIZE=3]L’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.[/SIZE] [SIZE=3]L’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento[/SIZE]. [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]Le sanzioni previste per il mancato adeguamento[/B][/SIZE] [SIZE=3]In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:[/SIZE] [SIZE=3]Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,[/SIZE] [SIZE=3]Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000[/SIZE] [SIZE=3]Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.[/SIZE] [SIZE=3]La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?[/B][/SIZE] [SIZE=3]Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL, l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]Quanto è concreta la possibilità di un controllo?[/B][/SIZE] [SIZE=3]I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.[/SIZE] [SIZE=3]A seguito invece di una denuncia di infortunio all’INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.[/SIZE] [SIZE=3]La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?[/B][/SIZE] [SIZE=3]Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [B][SIZE=3]Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda?[/SIZE][/B] [SIZE=3]Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare dell’azienda (o se società dall’amministratore) a patto che quest’ultimo abbia almeno il diploma di scuola superiore, tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso di formazione.[/SIZE] [SIZE=3]Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo tramite la relativa formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà necessario delegare queste due funzioni ad un addetto.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [B][SIZE=3]Chi deve rivestire il ruolo di RLS?[/SIZE][/B] [SIZE=3]Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di nomina e la conseguente comunicazione all’INAIL.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS[/B][/SIZE] [SIZE=3]Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell’INAIL sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.[/SIZE] [SIZE=3]I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.[/SIZE] [SIZE=3]La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell’INAIL, secondo le modalità specificate all’interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l’azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell’INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.[/SIZE] [SIZE=3]L’apposita sezione del sito “Dichiarazione RSL” può essere anche utilizzata eventualmente dal consulente del lavoro o commercialista che segue l’azienda a patto che gli vengano comunicati i codici di accesso di cui sopra.[/SIZE] [SIZE=3]I dati da comunicare all’INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico.[/SIZE] [SIZE=3]I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale. [/SIZE] [SIZE=3]Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all’INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [B][SIZE=3]Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto?[/SIZE][/B] [SIZE=3]Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.[/SIZE] [SIZE=3]Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l’azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l’introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta all’organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]Il DVR deve avere una "data certa"?[/B][/SIZE] [SIZE=3]Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico [B]e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa[/B] o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.[/SIZE] [COLOR=#666666][IMG]http://www.immobilio.it/images/stories/bullet.png[/IMG][/COLOR] [SIZE=3][B]Cosa devo fare una volta completato il DVR?[/B][/SIZE] [SIZE=3]Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l’avvenuto processo tramite l’acquisizione di una nuova data certa.[/SIZE] [/QUOTE]
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