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<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 201825" data-attributes="member: 9196"><p>Quando è stato stipulato il contratto di locazione sicuramente si sarà fatto un verbale di consegna dell'immobile, a tale verbale necessita attenersi ed ogni modifica apportata all'interno degli ambienti deve essere preventivamente accettata ed autorizzata dalla proprietà (ovviamente per iscritto)...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/thumbsdown.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":pollice_verso:" title="Pollice verso :pollice_verso:" data-shortname=":pollice_verso:" /></p><p>Se ciò non è stato fatto e se le modifiche sono state effettuate senza la preventiva autorizzazione della proprietà, allora necessita ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 1590 del c.c. ...</p><p>«<em> ...Art. 1590 Restituzione della cosa locata: Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.</em></p><p><em>In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.</em></p><p><em>Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.</em></p><p><em>Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate...</em>»</p><p>L'usura non c'entra con le modifiche apportate, ovvero, con l'usura non puoi imputare i fori nel pavimento per installare pareti mobili e i buchi nelle vetrine causate da eventi atmosferici o da vandalismi... in questo caso avresti dovuto avere una tua assicurazione sull'immobile per la cosa locata...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/stuck_out_tongue_winking_eye.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":maligno:" title="Linguaccia con occhiolino :maligno:" data-shortname=":maligno:" /></p><p>Spero esserti stato d'aiuto...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 201825, member: 9196"] Quando è stato stipulato il contratto di locazione sicuramente si sarà fatto un verbale di consegna dell'immobile, a tale verbale necessita attenersi ed ogni modifica apportata all'interno degli ambienti deve essere preventivamente accettata ed autorizzata dalla proprietà (ovviamente per iscritto)...:buu: Se ciò non è stato fatto e se le modifiche sono state effettuate senza la preventiva autorizzazione della proprietà, allora necessita ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 1590 del c.c. ... «[I] ...Art. 1590 Restituzione della cosa locata: Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.[/I] [I]In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.[/I] [I]Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.[/I] [I]Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate...[/I]» L'usura non c'entra con le modifiche apportate, ovvero, con l'usura non puoi imputare i fori nel pavimento per installare pareti mobili e i buchi nelle vetrine causate da eventi atmosferici o da vandalismi... in questo caso avresti dovuto avere una tua assicurazione sull'immobile per la cosa locata...:maligno: Spero esserti stato d'aiuto...;-) [/QUOTE]
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