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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Decreto Semplificazioni: l'attestazione per agevolazioni fiscali
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Testo
<blockquote data-quote="silviavr001" data-source="post: 744098" data-attributes="member: 63993"><p>Con l'art 7 del <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/14566/decreto-legge-del-21062022-73.pdf" target="_blank"><strong>DL Semplificazioni</strong></a> rubricato <strong>"</strong><em>Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato"</em></p><p>si prevede che <strong>l'attestazione suddetta </strong>(di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del<a href="https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Decreto-interministeriale-del-16012017.pdf" target="_blank"><strong> decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017)</strong></a> <strong>può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio,</strong> <strong>fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile</strong> o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.</p><p></p><p><strong>Il rilascio dell'attestazione</strong> relativa ai contratti di locazione a canone concordato<strong> è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti",</strong> vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.</p><p></p><p>In particolare, in essa <strong>viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale </strong>sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.). </p><p></p><p>Nell'attestazione a<strong>ppare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, </strong>mentre <strong>è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore </strong>del medesimo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="silviavr001, post: 744098, member: 63993"] Con l'art 7 del [URL='https://www.fiscoetasse.com/files/14566/decreto-legge-del-21062022-73.pdf'][B]DL Semplificazioni[/B][/URL][B] [/B]rubricato [B]"[/B][I]Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato"[/I] si prevede che [B]l'attestazione suddetta [/B](di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del[URL='https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Decreto-interministeriale-del-16012017.pdf'][B] decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017)[/B][/URL] [B]può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio,[/B] [B]fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile[/B] o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce. [B]Il rilascio dell'attestazione[/B] relativa ai contratti di locazione a canone concordato[B] è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti",[/B] vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. In particolare, in essa [B]viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale [/B]sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.). Nell'attestazione a[B]ppare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, [/B]mentre [B]è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore [/B]del medesimo. [/QUOTE]
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Decreto Semplificazioni: l'attestazione per agevolazioni fiscali
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