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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 585698" data-attributes="member: 74968"><p>Premessa n°1: più che delegatario a me sembra che tu risulti beneficiario (è tua nipote che riceve delega da tuo padre a darti i denari che lei doveva consegnare a lui) </p><p></p><p>Premessa n°2: Non sono dovute imposte sulla donazione di somme di denaro, inferiori ad 1.000.000 di €, se questa avviene tra padre e figlio o tra nonno e nipote (in generale tra rapporti di parentela diretta es: tra coniuge e coniuge)</p><p></p><p>Riassumo: ci siete tu, tuo padre e tua nipote. Se la nipote è figlia di tuo/a fratello/sorella, il "giochino" che mi par d'individuare è il seguente: cedo alla figlia del figlio 1 la casa ed allo stesso tempo cedo al figlio 2 (che saresti tu in questo schemino) il pagamento ricevuto.</p><p></p><p>Ora, faccio finta che tua nipote non lavori o non abbia un reddito sufficiente per pagare i costi della donazione o per affrontare un mutuo: come fa a pagare la casa? Ecco che ci pensa nonno regalandole i soldini.</p><p></p><p>Letta così potrebbe far venire dei dubbi come appunto hai espresso tu (sul fatto di dover pagare per donazioni dirette o indiretta etc), senonchè all'art. 1, comma 4-bis, Dlgs 346/1990 scopriamo che, come per le esenzioni espressa nella premessa n°2 qua sopra, se un nonno da denaro ad un nipote (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è “<strong>collegata</strong>” a un atto avente a oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA. </p><p>(Chi mi ha già letto sa perchè devo aggiungere: "la Cassazione sostiene che il contribuente può godere dell’esenzione solo se fa <u>espressa dichiarazione in atto di compravendita</u> della donazione", ma questa è un'altra storia che probabilmente non vi tocca)</p><p></p><p>Credo che tuo padre l'abbia fatto per evitare che la casa arrivasse a tua nipote per donazione, di modo che se decidesse di venderla prima di 20 anni, il futuro acquirente non andrà ad incontrare difficoltà nell'acquisto (vedi richiesta mutuo) e di riflesso la nipote non abbia problemi nel vendere.</p><p></p><p>La mia è solo una supposizione, ma se così fossero i fatti*, c'è da fare un plauso a tuo papà ed/od al suo commercialista per la lungimiranza.</p><p></p><p>*Per appurare: potresti vedere se sul rogito è espressa la dichiarazione formale della dazione di denaro per l'acquisto. </p><p></p><p>Ciò detto mi chiedo se tuo/a fratello/sorella genitore della nipote è ancora in vita: se così fosse ci potrebbe esser stato un primo passaggio di denaro tra tuo padre e tuo/a fratello/sorella e da questi alla propria prole. Se così non fosse e quindi tua nipote fosse già diretta come asse ereditario, ecco che tuo padre avrebbe anche già eliminato eventuali scaxxi sull'eredità relativamente ad un bene che potrebbe non essere facilmente divisibile (la casa).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 585698, member: 74968"] Premessa n°1: più che delegatario a me sembra che tu risulti beneficiario (è tua nipote che riceve delega da tuo padre a darti i denari che lei doveva consegnare a lui) Premessa n°2: Non sono dovute imposte sulla donazione di somme di denaro, inferiori ad 1.000.000 di €, se questa avviene tra padre e figlio o tra nonno e nipote (in generale tra rapporti di parentela diretta es: tra coniuge e coniuge) Riassumo: ci siete tu, tuo padre e tua nipote. Se la nipote è figlia di tuo/a fratello/sorella, il "giochino" che mi par d'individuare è il seguente: cedo alla figlia del figlio 1 la casa ed allo stesso tempo cedo al figlio 2 (che saresti tu in questo schemino) il pagamento ricevuto. Ora, faccio finta che tua nipote non lavori o non abbia un reddito sufficiente per pagare i costi della donazione o per affrontare un mutuo: come fa a pagare la casa? Ecco che ci pensa nonno regalandole i soldini. Letta così potrebbe far venire dei dubbi come appunto hai espresso tu (sul fatto di dover pagare per donazioni dirette o indiretta etc), senonchè all'art. 1, comma 4-bis, Dlgs 346/1990 scopriamo che, come per le esenzioni espressa nella premessa n°2 qua sopra, se un nonno da denaro ad un nipote (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è “[B]collegata[/B]” a un atto avente a oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA. (Chi mi ha già letto sa perchè devo aggiungere: "la Cassazione sostiene che il contribuente può godere dell’esenzione solo se fa [U]espressa dichiarazione in atto di compravendita[/U] della donazione", ma questa è un'altra storia che probabilmente non vi tocca) Credo che tuo padre l'abbia fatto per evitare che la casa arrivasse a tua nipote per donazione, di modo che se decidesse di venderla prima di 20 anni, il futuro acquirente non andrà ad incontrare difficoltà nell'acquisto (vedi richiesta mutuo) e di riflesso la nipote non abbia problemi nel vendere. La mia è solo una supposizione, ma se così fossero i fatti*, c'è da fare un plauso a tuo papà ed/od al suo commercialista per la lungimiranza. *Per appurare: potresti vedere se sul rogito è espressa la dichiarazione formale della dazione di denaro per l'acquisto. Ciò detto mi chiedo se tuo/a fratello/sorella genitore della nipote è ancora in vita: se così fosse ci potrebbe esser stato un primo passaggio di denaro tra tuo padre e tuo/a fratello/sorella e da questi alla propria prole. Se così non fosse e quindi tua nipote fosse già diretta come asse ereditario, ecco che tuo padre avrebbe anche già eliminato eventuali scaxxi sull'eredità relativamente ad un bene che potrebbe non essere facilmente divisibile (la casa). [/QUOTE]
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