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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 65257" data-source="post: 569179"><p>una prestazione di responsabilità: tenere in deposito somme a volte ingenti per alcuni giorni. Il costo è affidato alla sensibilità del singolo notaio e del cliente, anche tenuto conto della "importanza" e della "rischiosità" della pratica. Come il contratto preliminare, si tratta tuttavia di una tutela che chi compra, almeno quando ha poca conoscenza della parte venditrice, si può concedere.</p><p></p><p><strong>Le parti possono regolamentare prima questi aspetti, ad esempio in sede di contratto preliminare?</strong></p><p>Sì. Le parti possono, in sede di preliminare, rinunciare al deposito-prezzo (che, ricordo, è facoltà anche di una sola delle parti). Esiste un orientamento secondo il quale la facoltà sarebbe rinunziabile solo al momento della stipula definitiva, ma si tratta di una facoltà di rilievo privatistico, come dimostra il fatto che la vendita del bene eventualmente "gravato" non è nulla (come sarebbe in caso di contrarietà a norme imperative o ordine pubblico), ma valida e "risolubile", salvo risarcimento danni. Pertanto, un privato può rinunziare alla facoltà del deposito-prezzo anche prima della stipula del contratto definitivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 65257, post: 569179"] una prestazione di responsabilità: tenere in deposito somme a volte ingenti per alcuni giorni. Il costo è affidato alla sensibilità del singolo notaio e del cliente, anche tenuto conto della "importanza" e della "rischiosità" della pratica. Come il contratto preliminare, si tratta tuttavia di una tutela che chi compra, almeno quando ha poca conoscenza della parte venditrice, si può concedere. [B]Le parti possono regolamentare prima questi aspetti, ad esempio in sede di contratto preliminare?[/B] Sì. Le parti possono, in sede di preliminare, rinunciare al deposito-prezzo (che, ricordo, è facoltà anche di una sola delle parti). Esiste un orientamento secondo il quale la facoltà sarebbe rinunziabile solo al momento della stipula definitiva, ma si tratta di una facoltà di rilievo privatistico, come dimostra il fatto che la vendita del bene eventualmente "gravato" non è nulla (come sarebbe in caso di contrarietà a norme imperative o ordine pubblico), ma valida e "risolubile", salvo risarcimento danni. Pertanto, un privato può rinunziare alla facoltà del deposito-prezzo anche prima della stipula del contratto definitivo. [/QUOTE]
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