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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 184634" data-attributes="member: 31598"><p>Potrai contestare tale fattispecie, eccependo che una simile clausola cozzerebbe irrefutabilmente con l'art. 4, comma 2, della legge 392/1978 e con l'art. 3, comma 6, della legge 431/1998: tali norme disciplinano - per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo - l'istituto del recesso legale per gravi motivi a favore del conduttore e prevedono espressamente che lo stesso possa sciogliere anticipatamente il rapporto previo avviso al locatore con un termine di sei mesi prima dell'esercizio del recesso anticipato: l'esempio più tipico, per le locazioni a tale uso, è proprio quello del soggetto che improvvisamente ed inaspettatamente deve trasferirsi in altra città per motivi di lavoro non dipendenti da una sua scelta. Attenzione, però: la cosa importante è che i gravi motivi, posti a fondamento del tuo recesso, siano stati chiaramente specificati nella comunicazione al proprietario, in quanto non è ammissibile una loro indicazione successiva o addirittura una loro modifica in una diversa comunicazione: in simili ipotesi, la comunicazione di recesso non assume alcuna valenza e deve considerarsi come neppure inviata (Cass., 6 giugno 2008, n°15058).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 184634, member: 31598"] Potrai contestare tale fattispecie, eccependo che una simile clausola cozzerebbe irrefutabilmente con l'art. 4, comma 2, della legge 392/1978 e con l'art. 3, comma 6, della legge 431/1998: tali norme disciplinano - per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo - l'istituto del recesso legale per gravi motivi a favore del conduttore e prevedono espressamente che lo stesso possa sciogliere anticipatamente il rapporto previo avviso al locatore con un termine di sei mesi prima dell'esercizio del recesso anticipato: l'esempio più tipico, per le locazioni a tale uso, è proprio quello del soggetto che improvvisamente ed inaspettatamente deve trasferirsi in altra città per motivi di lavoro non dipendenti da una sua scelta. Attenzione, però: la cosa importante è che i gravi motivi, posti a fondamento del tuo recesso, siano stati chiaramente specificati nella comunicazione al proprietario, in quanto non è ammissibile una loro indicazione successiva o addirittura una loro modifica in una diversa comunicazione: in simili ipotesi, la comunicazione di recesso non assume alcuna valenza e deve considerarsi come neppure inviata (Cass., 6 giugno 2008, n°15058). [/QUOTE]
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