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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 184643" data-attributes="member: 6214"><p>Questa precisazione (la colpa non è dell'ambasciatore... <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" />) mi fa cascare letteralmente le p....; con questi cavilli tutti la fanno franca. help!</p><p>Del resto avevano capito bene i saggi veneziani che la probabilità che si avverino contemporaneamente le otto condizioni è pressoché trascurabile ...</p><p></p><p>Ho un ulteriore osservazione: io avrei inteso che la lettura corretta dell'art. 18 e della seguente deroga, non siano uno la negazione dell'altro.</p><p></p><p>A prescindere dalla eccezione di ammissibilità di una limitazione contrattuale alla disposizione di legge in merito alla possibilità di recesso anticipato per gravi motivi, qui Ale ha dato disdetta nei termini più ampi di 6 mesi: la deroga mi sembra significhi che in via eccezionale il preavviso può ridursi a 3 mesi se questo avviene in corrispondenza della fine dell'anno accademico. Se si dovesse interpretare come negazione del precedente art. 18 in toto, non avrebbe avuto senso scrivere il 18. (sti lugulei mi fanno uscir di senno ...)</p><p></p><p>Semmai avrei una altra obiezione: essendo i conduttori 3, e sussistendo gravi motivi solo per due (uno ha finito gli studi e si è trovato lavoro, l'altro ha finito gli studi e torna a casa) mentre il terzo è nelle medesime condizioni iniziali, semmai il locatore potrebbe appellarsi alla solidarietà dei tre, e tampinare il terzo rimasto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 184643, member: 6214"] Questa precisazione (la colpa non è dell'ambasciatore... :fiore:) mi fa cascare letteralmente le p....; con questi cavilli tutti la fanno franca. help! Del resto avevano capito bene i saggi veneziani che la probabilità che si avverino contemporaneamente le otto condizioni è pressoché trascurabile ... Ho un ulteriore osservazione: io avrei inteso che la lettura corretta dell'art. 18 e della seguente deroga, non siano uno la negazione dell'altro. A prescindere dalla eccezione di ammissibilità di una limitazione contrattuale alla disposizione di legge in merito alla possibilità di recesso anticipato per gravi motivi, qui Ale ha dato disdetta nei termini più ampi di 6 mesi: la deroga mi sembra significhi che in via eccezionale il preavviso può ridursi a 3 mesi se questo avviene in corrispondenza della fine dell'anno accademico. Se si dovesse interpretare come negazione del precedente art. 18 in toto, non avrebbe avuto senso scrivere il 18. (sti lugulei mi fanno uscir di senno ...) Semmai avrei una altra obiezione: essendo i conduttori 3, e sussistendo gravi motivi solo per due (uno ha finito gli studi e si è trovato lavoro, l'altro ha finito gli studi e torna a casa) mentre il terzo è nelle medesime condizioni iniziali, semmai il locatore potrebbe appellarsi alla solidarietà dei tre, e tampinare il terzo rimasto. [/QUOTE]
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