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<blockquote data-quote="brunobr" data-source="post: 92707" data-attributes="member: 17654"><p>Ho trovato questo nella Circ. AdE 01 luglio 2010 n.39/E : é chiaramente specificato che i max 1.000 euro detraibili sono un <u>massimale annuale</u>. </p><p></p><p>detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell’IRPEF.</p><p>1. SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE</p><p>1.1. Intermediazione immobiliare</p><p>D: Si chiede di sapere se la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile. Si precisa che lo stesso contribuente ha sostenuto la spesa in data 21.04.2009, ha stipulato e registrato il preliminare di vendita il 03.05.2009 e il rogito è stato redatto il 09.12.2009.</p><p>R: L’art 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”.</p><p>Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34 è stato chiarito che poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="brunobr, post: 92707, member: 17654"] Ho trovato questo nella Circ. AdE 01 luglio 2010 n.39/E : é chiaramente specificato che i max 1.000 euro detraibili sono un [U]massimale annuale[/U]. detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell’IRPEF. 1. SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 1.1. Intermediazione immobiliare D: Si chiede di sapere se la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile. Si precisa che lo stesso contribuente ha sostenuto la spesa in data 21.04.2009, ha stipulato e registrato il preliminare di vendita il 03.05.2009 e il rogito è stato redatto il 09.12.2009. R: L’art 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”. Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34 è stato chiarito che poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso. [/QUOTE]
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