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<blockquote data-quote="pat2" data-source="post: 570928" data-attributes="member: 7994"><p>Da come scrive sembra che i miei presupposti siano rubare qualcosa a qualcuno, e non di pagare tramite bonifici e non in nero come fa mezza Italia quando si tratta di ristrutturazioni.</p><p>Visto che qui risponde solo lei che non è un tecnico, mi rivolgerò altrove, magari anche all'Agenzia delle entrate. il problema è trovare un impiegato che conosca la legge bene.</p><p>Nel frattempo si legga la circolare </p><p>Estratto dalla Circolare-del-04042017-7.pdf</p><p>SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (RIGHI E41/E53, QUADRO E, SEZ. IIIA E IIIB) Pag. 198 Familiare convivente La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Per familiari, si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1; Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pat2, post: 570928, member: 7994"] Da come scrive sembra che i miei presupposti siano rubare qualcosa a qualcuno, e non di pagare tramite bonifici e non in nero come fa mezza Italia quando si tratta di ristrutturazioni. Visto che qui risponde solo lei che non è un tecnico, mi rivolgerò altrove, magari anche all'Agenzia delle entrate. il problema è trovare un impiegato che conosca la legge bene. Nel frattempo si legga la circolare Estratto dalla Circolare-del-04042017-7.pdf SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (RIGHI E41/E53, QUADRO E, SEZ. IIIA E IIIB) Pag. 198 Familiare convivente La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Per familiari, si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1; Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. [/QUOTE]
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