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<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 356853" data-attributes="member: 9646"><p>Se per cedere il mutuo intendi farlo accollare all'acquirente, questa è un operazione che richiede comunque l'approvazione dell'Istituto Mutuante e comunque è sconsigliabile se il precedente mutuatario (L'attuale mutuatario che volesse cedere il mutuo dario80 per intenderci) non riuscisse ad ottenere una lettera dalla banca di svincolo nei confronti del mutuo stesso, altrimenti rimarrebbe coobligato con il nuovo mutuatario.</p><p></p><p>La procedura più sicura e tranquilla è farsi rilasciare dalla banca i conteggi per l'estinzione totale del debito e provvedere al pagamento di quanto restante come saldo di quanto dovuto indicando che i conteggi vengano rilasciati alla data "x" riferita al momento che si pensa di effettuare il pagamento.</p><p></p><p>Se non si dispone della liquidità necessaria per estinguere il debito precedentemente la data del rogito, l'estinzione si può fare anche contestualmente al rogito stesso , utilizzando parte di quanto dovuto a saldo del prezzo dovuto dall'acquirente, operazione che dovrebbe essere specificata anche nel preliminare di compravendita , onde evitare spiacevoli incomprensioni e problematiche.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 356853, member: 9646"] Se per cedere il mutuo intendi farlo accollare all'acquirente, questa è un operazione che richiede comunque l'approvazione dell'Istituto Mutuante e comunque è sconsigliabile se il precedente mutuatario (L'attuale mutuatario che volesse cedere il mutuo dario80 per intenderci) non riuscisse ad ottenere una lettera dalla banca di svincolo nei confronti del mutuo stesso, altrimenti rimarrebbe coobligato con il nuovo mutuatario. La procedura più sicura e tranquilla è farsi rilasciare dalla banca i conteggi per l'estinzione totale del debito e provvedere al pagamento di quanto restante come saldo di quanto dovuto indicando che i conteggi vengano rilasciati alla data "x" riferita al momento che si pensa di effettuare il pagamento. Se non si dispone della liquidità necessaria per estinguere il debito precedentemente la data del rogito, l'estinzione si può fare anche contestualmente al rogito stesso , utilizzando parte di quanto dovuto a saldo del prezzo dovuto dall'acquirente, operazione che dovrebbe essere specificata anche nel preliminare di compravendita , onde evitare spiacevoli incomprensioni e problematiche. [/QUOTE]
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