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Difesa del lavoratore licenziato e tutela del know-how aziendale
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Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 552426" data-attributes="member: 14894"><p>Con una recentissima decisione della sezione lavoro della Cassazione il giudice di legittimità è intervenuto a precisare il limite della facoltà difensiva del dipendente licenziato per motivi disciplinari in relazione alla <em>tutela della riservatezza del know-how aziendale.</em></p><p>Secondo la difesa del ricorrente la fotocopiatura del mansionario degli addetti effettuata dall'ex dipendente era finalizzata alla tutela dei diritti del lavoratore che sosteneva di essere stato dequalificato affermando che non si poteva definire riservato tale documento.</p><p>La finalità di tutela dei diritti dell'ex dipendente prevale sul dovere di riservatezza ?</p><p>La Corte con la<strong> sentenza n. 12804 del 22 maggio 2017</strong> ha giudicato infondato il motivo di ricorso del lavoratore rilevando che in precedenza la Corte di appello aveva evidenziato come, dalla prova testi esperita, "<em>non si trattava in realtà dell'avvenuta fotocopiatura di un mero materiale riservato dell'azienda operazione per la quale è certamente applicabile la giurisprudenza richiamata in sede di memoria difensiva dalla parte ricorrente ma di <strong>istruzioni che contenevano specifiche informazioni relative al tipo di materie usate, le procedure e la strumentazione utilizzata dall'operatore di laboratorio, un vero e proprio know-how aziendale</strong> la cui riservatezza appare rafforzata dall'esigenza di non diffondere a terzi (tra i quali potrebbero rientrare soggetti che possono essere concorrenti) conoscenze che hanno un rilievo produttivo."</em></p><p>Pertanto si configurava nel caso particolare uno specifico obbligo di mantenere riservati documenti che riguardavano aspetti importanti e significativi dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro.</p><p>Il lavoratore avrebbe potuto chiederne l'acquisizione al Giudice ex art. 210 c.p.c. e in mancanza di adempimento da parte datoriale si sarebbe valutata la mancata esibizione ai fini della decisione.</p><p>Il ricorso è stato rigettato e quindi confermata la legittimità del licenziamento disciplinare dell'ex dipendente il quale peraltro si è visto riconoscere il danno da demansionamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 552426, member: 14894"] Con una recentissima decisione della sezione lavoro della Cassazione il giudice di legittimità è intervenuto a precisare il limite della facoltà difensiva del dipendente licenziato per motivi disciplinari in relazione alla [I]tutela della riservatezza del know-how aziendale.[/I] Secondo la difesa del ricorrente la fotocopiatura del mansionario degli addetti effettuata dall'ex dipendente era finalizzata alla tutela dei diritti del lavoratore che sosteneva di essere stato dequalificato affermando che non si poteva definire riservato tale documento. La finalità di tutela dei diritti dell'ex dipendente prevale sul dovere di riservatezza ? La Corte con la[B] sentenza n. 12804 del 22 maggio 2017[/B] ha giudicato infondato il motivo di ricorso del lavoratore rilevando che in precedenza la Corte di appello aveva evidenziato come, dalla prova testi esperita, "[I]non si trattava in realtà dell'avvenuta fotocopiatura di un mero materiale riservato dell'azienda operazione per la quale è certamente applicabile la giurisprudenza richiamata in sede di memoria difensiva dalla parte ricorrente ma di [B]istruzioni che contenevano specifiche informazioni relative al tipo di materie usate, le procedure e la strumentazione utilizzata dall'operatore di laboratorio, un vero e proprio know-how aziendale[/B] la cui riservatezza appare rafforzata dall'esigenza di non diffondere a terzi (tra i quali potrebbero rientrare soggetti che possono essere concorrenti) conoscenze che hanno un rilievo produttivo."[/I] Pertanto si configurava nel caso particolare uno specifico obbligo di mantenere riservati documenti che riguardavano aspetti importanti e significativi dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro. Il lavoratore avrebbe potuto chiederne l'acquisizione al Giudice ex art. 210 c.p.c. e in mancanza di adempimento da parte datoriale si sarebbe valutata la mancata esibizione ai fini della decisione. Il ricorso è stato rigettato e quindi confermata la legittimità del licenziamento disciplinare dell'ex dipendente il quale peraltro si è visto riconoscere il danno da demansionamento. [/QUOTE]
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