Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Diritto alla provvigione e sentenza C.Cass. 8038 del 2009; la sentenza 25780 del 2009 l'ha già ribal
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="gabr kiuto" data-source="post: 96946" data-attributes="member: 15322"><p>La nota sentenza che stabiliva che la proposta d'acquisto, intesa come preliminare di preliminare, fosse nulla nei suoi effetti, e che quindi proponente e/o accettante potessero ritirarsi prima di effettuare il compromesso senza nulla dovere nè all'agenzia nè alla controparte, mi è subito risultata assurda in quanto, tra l'altro:</p><p></p><p>- giudica una "inconcludente superfetazione" e quindi priva di un utilità concreta un documento che invece ha molta utilità pratica:</p><p>la proposta permette al promissario acquirente di reperire il denaro necessario al preliminare successivo, tenendo nel frattempo "ferma" la casa. Spesso la somma necessaria non è immediatamente disponibile, i soldi vanno svincolati o pervengono da un preliminare della propria casa in vendita a sua volta;</p><p> inoltre permette di nominare un tecnico che effettui gli accertamenti del caso e tale tecnico si fa pagare; sarebbero soldi buttati via se nel frattempo il proprietario vendesse la casa ad un altro.</p><p></p><p>- Perchè giudicare nullo un atto di accordi presi regolarmente tra le parti, atto che il codice civile continua a chiamare proposta IRREVOCABILE? Uno s'impegna per iscritto, "irrevocabilmente", a fare questo e quello, rilascia una caparra ecc. e poi sa che tutto ciò può essere disatteso per qualsiasi bizza..</p><p></p><p>- cosa si intende per "puntuazione"? non ha senso logico un contratto a cui si da valore ibrido di accordo non vincolante, nemmeno per quanto riguarda il valore della caparra..</p><p></p><p>questo e molto altro, compreso il fatto che a questa sentenza è stato dato un rilievo a mio parere eccessivo, quando ce ne sono molte altre di segno opposto e dato che, mi pare, non fosse neanche a sezioni riunite.</p><p></p><p>Volevo chiedervi se sapete novità in merito, in particolare se sentenze come la 25780 del 2009 avessero ribaltato le cose, attribuendo valore alla proposta d'acquisto. Di fatto gli agenti immobiliari non hanno eliminato tale documento..</p><p></p><p>inoltre una seconda domanda:</p><p></p><p>il riconoscimento di debito, quel foglio a parte che il proponente firma impegnandosi a pagare la provvigione all'accettazione della proposta, sarebbe nullo anch'esso, o in sua presenza, essendo una esplicita e diretta dichiarazione, il cliente è tenuto a pagare la mediazione comunque?</p><p></p><p>Grazie mille e complimenti per questo forum stupendo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gabr kiuto, post: 96946, member: 15322"] La nota sentenza che stabiliva che la proposta d'acquisto, intesa come preliminare di preliminare, fosse nulla nei suoi effetti, e che quindi proponente e/o accettante potessero ritirarsi prima di effettuare il compromesso senza nulla dovere nè all'agenzia nè alla controparte, mi è subito risultata assurda in quanto, tra l'altro: - giudica una "inconcludente superfetazione" e quindi priva di un utilità concreta un documento che invece ha molta utilità pratica: la proposta permette al promissario acquirente di reperire il denaro necessario al preliminare successivo, tenendo nel frattempo "ferma" la casa. Spesso la somma necessaria non è immediatamente disponibile, i soldi vanno svincolati o pervengono da un preliminare della propria casa in vendita a sua volta; inoltre permette di nominare un tecnico che effettui gli accertamenti del caso e tale tecnico si fa pagare; sarebbero soldi buttati via se nel frattempo il proprietario vendesse la casa ad un altro. - Perchè giudicare nullo un atto di accordi presi regolarmente tra le parti, atto che il codice civile continua a chiamare proposta IRREVOCABILE? Uno s'impegna per iscritto, "irrevocabilmente", a fare questo e quello, rilascia una caparra ecc. e poi sa che tutto ciò può essere disatteso per qualsiasi bizza.. - cosa si intende per "puntuazione"? non ha senso logico un contratto a cui si da valore ibrido di accordo non vincolante, nemmeno per quanto riguarda il valore della caparra.. questo e molto altro, compreso il fatto che a questa sentenza è stato dato un rilievo a mio parere eccessivo, quando ce ne sono molte altre di segno opposto e dato che, mi pare, non fosse neanche a sezioni riunite. Volevo chiedervi se sapete novità in merito, in particolare se sentenze come la 25780 del 2009 avessero ribaltato le cose, attribuendo valore alla proposta d'acquisto. Di fatto gli agenti immobiliari non hanno eliminato tale documento.. inoltre una seconda domanda: il riconoscimento di debito, quel foglio a parte che il proponente firma impegnandosi a pagare la provvigione all'accettazione della proposta, sarebbe nullo anch'esso, o in sua presenza, essendo una esplicita e diretta dichiarazione, il cliente è tenuto a pagare la mediazione comunque? Grazie mille e complimenti per questo forum stupendo [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Diritto alla provvigione e sentenza C.Cass. 8038 del 2009; la sentenza 25780 del 2009 l'ha già ribal
Alto