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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 488344" data-attributes="member: 56079"><p>In assenza di una specifica penale, l'inadempimento del contratto derivante da una risoluzione anticipata, determina il risarcimento del danno quantificabile, se l'agente non sia stato in grado di reperire un cliente interessato all'acquisto, nelle spese sostenute dall'agenzia per la pubblicizzazione dell'immobile e per il tempo dedicato alla sua gestione. Si tratta di spese che devono avere un fondamento (se io pago 1.000 euro per stampare una pagina di un giornale di annunci in cui mediamente pubblico 10 annunci ad uscita, potrò imputare 100 euro ad uscita e non 800!).</p><p></p><p>Questione diversa se la risoluzione avvenisse in seguito al reperimento di in cliente interessato ad acquistare l'immobile al prezzo pattuito per l'incarico. Questa fattispecie potrebbe determinare un lucro cessante in quando la mancata accettazione della proposta conforme alle condizioni di incarico determinerebbe le perdita sia della mediazione dovuta dall'acquirente, sia di quella dovuta dal venditore.</p><p></p><p>In quest'ultimo caso la pretesa dell'agenzia di vedersi riconosciuta l'intera mediazione potrebbe avere fondamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 488344, member: 56079"] In assenza di una specifica penale, l'inadempimento del contratto derivante da una risoluzione anticipata, determina il risarcimento del danno quantificabile, se l'agente non sia stato in grado di reperire un cliente interessato all'acquisto, nelle spese sostenute dall'agenzia per la pubblicizzazione dell'immobile e per il tempo dedicato alla sua gestione. Si tratta di spese che devono avere un fondamento (se io pago 1.000 euro per stampare una pagina di un giornale di annunci in cui mediamente pubblico 10 annunci ad uscita, potrò imputare 100 euro ad uscita e non 800!). Questione diversa se la risoluzione avvenisse in seguito al reperimento di in cliente interessato ad acquistare l'immobile al prezzo pattuito per l'incarico. Questa fattispecie potrebbe determinare un lucro cessante in quando la mancata accettazione della proposta conforme alle condizioni di incarico determinerebbe le perdita sia della mediazione dovuta dall'acquirente, sia di quella dovuta dal venditore. In quest'ultimo caso la pretesa dell'agenzia di vedersi riconosciuta l'intera mediazione potrebbe avere fondamento. [/QUOTE]
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