Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Disdetta contratto commerciale e indennità
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 175046" data-attributes="member: 31598"><p>Io temo di no. Per svariate ragioni. </p><p></p><p>L'avviamento commerciale è in stretto collegamento con l'attività esercitata dall'azienda e si esplica attraverso il riconoscimento di una clientela riferibile al luogo - inteso come immobile - ove questa opera. L'istituto è disciplinato dagli artt. 34 e 35 della legge n°392/1978. In particolare l'art. 34, al comma 1, dispone che, <strong>in caso di cessazione per disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizzato i locali per le attività indicate al numero 1 dell'art. 27 della stessa legge (industriali, commerciali e artigianali), matura il diritto all'indennità di avviamento</strong>. L'attività svolta nell'immobile locato deve poi comportare contatti diretti con il pubblico in un luogo aperto e accessibile ai destinatari dell'offerta dei beni e dei servizi.</p><p></p><p>Ora, la più recente giurisprudenza non solo ha qualificato l'attività di mediatore immobiliare come attività di tipo commerciale (Cass. Civ. 9 marzo 1984, n°1637), ma anche sostenuto che l'indennità di avviamento spetta anche ad una società di intermediazione immobiliare (Cass. S.U. 10 marzo 1998, n°2646; Cass. 6 maggio 2003, n°6874): alla luce di tutto ciò, con tutte le cautele del caso, a me sembrerebbe che nel caso in esame si possa rinvenire l'avviamento commerciale meritevole di tutela, inteso cioè come perdita di clientela, vuoi per la particolare natura dell'attività commerciale esercitata (che, appunto, comporta un contatto diretto con il consumatore finale, non già con altri imprenditori o artigiani) e vuoi per la peculiarità del luogo in cui la stessa viene espletata (suppongo negozio su strada o comunque ufficio). </p><p></p><p>Non potendo conoscere come è strutturato l'immobile locato, tengo a precisare un'ultima cosa: la prima è che l'utilizzazione dell'immobile deve essere primaria e non già marginale. Tengo a precisare ciò, perché sotto tale profilo, l'indennità va, comunque, riconosciuta al conduttore di locali, accessibili al pubblico, adibiti alla vendita di immobili, benché la progettazione degli stessi immobili avvenga in separato locale limitrofo, nel senso che non è consentito al locatore sottrarsi al pagamento dell'indennità commisurata all'intero canone, nell'assunto che solo una parte dell'immobile è destinata al contatto diretto con il pubblico: anche in tale caso rileva infatti la prevalenza dell'attività del conduttore che comporta quel contatto (Cass. 16 febbraio 2010, n°3592).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 175046, member: 31598"] Io temo di no. Per svariate ragioni. L'avviamento commerciale è in stretto collegamento con l'attività esercitata dall'azienda e si esplica attraverso il riconoscimento di una clientela riferibile al luogo - inteso come immobile - ove questa opera. L'istituto è disciplinato dagli artt. 34 e 35 della legge n°392/1978. In particolare l'art. 34, al comma 1, dispone che, [B]in caso di cessazione per disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizzato i locali per le attività indicate al numero 1 dell'art. 27 della stessa legge (industriali, commerciali e artigianali), matura il diritto all'indennità di avviamento[/B]. L'attività svolta nell'immobile locato deve poi comportare contatti diretti con il pubblico in un luogo aperto e accessibile ai destinatari dell'offerta dei beni e dei servizi. Ora, la più recente giurisprudenza non solo ha qualificato l'attività di mediatore immobiliare come attività di tipo commerciale (Cass. Civ. 9 marzo 1984, n°1637), ma anche sostenuto che l'indennità di avviamento spetta anche ad una società di intermediazione immobiliare (Cass. S.U. 10 marzo 1998, n°2646; Cass. 6 maggio 2003, n°6874): alla luce di tutto ciò, con tutte le cautele del caso, a me sembrerebbe che nel caso in esame si possa rinvenire l'avviamento commerciale meritevole di tutela, inteso cioè come perdita di clientela, vuoi per la particolare natura dell'attività commerciale esercitata (che, appunto, comporta un contatto diretto con il consumatore finale, non già con altri imprenditori o artigiani) e vuoi per la peculiarità del luogo in cui la stessa viene espletata (suppongo negozio su strada o comunque ufficio). Non potendo conoscere come è strutturato l'immobile locato, tengo a precisare un'ultima cosa: la prima è che l'utilizzazione dell'immobile deve essere primaria e non già marginale. Tengo a precisare ciò, perché sotto tale profilo, l'indennità va, comunque, riconosciuta al conduttore di locali, accessibili al pubblico, adibiti alla vendita di immobili, benché la progettazione degli stessi immobili avvenga in separato locale limitrofo, nel senso che non è consentito al locatore sottrarsi al pagamento dell'indennità commisurata all'intero canone, nell'assunto che solo una parte dell'immobile è destinata al contatto diretto con il pubblico: anche in tale caso rileva infatti la prevalenza dell'attività del conduttore che comporta quel contatto (Cass. 16 febbraio 2010, n°3592). [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Disdetta contratto commerciale e indennità
Alto