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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Disdetta prima scadenza 3+2 da parte del proprietario: ristrutturazione
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Testo
<blockquote data-quote="Andrea Occhiodoro" data-source="post: 544151" data-attributes="member: 69679"><p>Buonasera Madagalex, la disdetta del locatore alla prima scadenza nei contratti di locazione ad uso abitativo è normata all'art. 3 della legge 431/1998. Si tratta di casi specifici e tassativi, alcuni dei quali tu stesso hai citato, che devono essere dimostrati dal locatore che voglia esercitare il diritto contemplato dalla legge. Partiamo dal primo caso citato: la destinazione dell'immobile ad uso proprio può arrivare a comprendere i parenti fino al secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli). Sulle ristrutturazioni è bene intendersi: la legge parla di situazioni in cui "<u>l'unità immobiliare locata si trovi in un edificio gravemente danneggiato per cui debba essere ricostruito o debbano effettuarsi indispensabili lavori per assicurarne la stabilità, oppure quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione o debba essere demolito per realizzare nuove costruzioni ovvero, infine, quando trattandosi di appartamento all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire su di esso sopraelevazioni"</u>.</p><p>Non si tratta quindi di lavori interni all'appartamento da eseguirsi a capriccio del locatore.</p><p>In quanto all'ultimo caso da te citato, il mancato utilizzo dell'immobile da parte del conduttore, esso deve essere ingiustificato e deve essere provato dal locatore che la invochi.</p><p>Tieni presente poi che sono previste delle sanzioni per il locatore che non abbia adibito l'immobile liberato all'uso dichiarato. L'art. 3 della legge 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito, nel caso in cui il locatore medesimo, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio ANCHE CON PROCEDURA GIUDIZIARIA, non lo adibisca agli usi per i quali ha esercitato la disdetta ENTRO DODICI MESI .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Andrea Occhiodoro, post: 544151, member: 69679"] Buonasera Madagalex, la disdetta del locatore alla prima scadenza nei contratti di locazione ad uso abitativo è normata all'art. 3 della legge 431/1998. Si tratta di casi specifici e tassativi, alcuni dei quali tu stesso hai citato, che devono essere dimostrati dal locatore che voglia esercitare il diritto contemplato dalla legge. Partiamo dal primo caso citato: la destinazione dell'immobile ad uso proprio può arrivare a comprendere i parenti fino al secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli). Sulle ristrutturazioni è bene intendersi: la legge parla di situazioni in cui "[U]l'unità immobiliare locata si trovi in un edificio gravemente danneggiato per cui debba essere ricostruito o debbano effettuarsi indispensabili lavori per assicurarne la stabilità, oppure quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione o debba essere demolito per realizzare nuove costruzioni ovvero, infine, quando trattandosi di appartamento all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire su di esso sopraelevazioni"[/U]. Non si tratta quindi di lavori interni all'appartamento da eseguirsi a capriccio del locatore. In quanto all'ultimo caso da te citato, il mancato utilizzo dell'immobile da parte del conduttore, esso deve essere ingiustificato e deve essere provato dal locatore che la invochi. Tieni presente poi che sono previste delle sanzioni per il locatore che non abbia adibito l'immobile liberato all'uso dichiarato. L'art. 3 della legge 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito, nel caso in cui il locatore medesimo, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio ANCHE CON PROCEDURA GIUDIZIARIA, non lo adibisca agli usi per i quali ha esercitato la disdetta ENTRO DODICI MESI . [/QUOTE]
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Disdetta prima scadenza 3+2 da parte del proprietario: ristrutturazione
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