Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Disdetta x risoluzione anticipata contratto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 281767" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">L’art. 1335 del cod. civ. recita: “<em>Presunzione di conoscenza. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia</em>”. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Il recesso decorre dalla data di ricezione dell’atto: vale la ricevuta di ritorno con la data di ricezione. Nel caso, invece, in cui il destinatario, volutamente, ne ritardi il ritiro per un lungo periodo, per fare decorrere i termini, vale, invece, la data di spedizione. A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato (Cass. 24 luglio 2007, n°16327) che “<em>la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione […] di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza dello stesso ex art. 1335 c.c. dello stesso</em>” e prosegue “<em>Spetta, pertanto, al destinatario l’onore di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto</em>”: in sostanza, in tale fattispecie, vale la ricevuta di spedizione, salvo che il destinatario contesti la data, adducendo fondati motivi per il ritardato o mancato ritiro dell’atto.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 281767, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]L’art. 1335 del cod. civ. recita: “[I]Presunzione di conoscenza. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia[/I]”. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Il recesso decorre dalla data di ricezione dell’atto: vale la ricevuta di ritorno con la data di ricezione. Nel caso, invece, in cui il destinatario, volutamente, ne ritardi il ritiro per un lungo periodo, per fare decorrere i termini, vale, invece, la data di spedizione. A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato (Cass. 24 luglio 2007, n°16327) che “[I]la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione […] di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza dello stesso ex art. 1335 c.c. dello stesso[/I]” e prosegue “[I]Spetta, pertanto, al destinatario l’onore di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto[/I]”: in sostanza, in tale fattispecie, vale la ricevuta di spedizione, salvo che il destinatario contesti la data, adducendo fondati motivi per il ritardato o mancato ritiro dell’atto.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Disdetta x risoluzione anticipata contratto
Alto