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Testo
<blockquote data-quote="Limpida" data-source="post: 253757" data-attributes="member: 14781"><p>art.1584 del codice civile:</p><p>Diritti del conduttore in caso di riparazioni- Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo proporzionata all'intera delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata,se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che é necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottene secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.</p><p>Per quanto riguarda le spese per il riscaldamento centralizzato in caso di distacco dallo stesso, qui ci sono molte discussioni a tale proposito e ti ricordo l'ultima sentenza n.5331 della corte di cassazione del 2 aprile 2012:</p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Times New Roman'">ha stabilito che il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. La Corte ha precisato che rimane in capo al condomino che prenda tale decisione il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /> </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Limpida, post: 253757, member: 14781"] art.1584 del codice civile: Diritti del conduttore in caso di riparazioni- Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo proporzionata all'intera delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata,se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che é necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottene secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Per quanto riguarda le spese per il riscaldamento centralizzato in caso di distacco dallo stesso, qui ci sono molte discussioni a tale proposito e ti ricordo l'ultima sentenza n.5331 della corte di cassazione del 2 aprile 2012: [COLOR=black][FONT=Times New Roman]ha stabilito che il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. La Corte ha precisato che rimane in capo al condomino che prenda tale decisione il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto:roll: [/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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