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<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 140714" data-attributes="member: 26686"><p>L’atto di “opposizione” alla donazione è un atto stragiudiziale (non è cioè una impugnazione della donazione), che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e che va notificato al donatario e che pure va trascritto nei Registri Immobiliari. </p><p>Il compimento di questo atto di “opposizione” ha dunque l’effetto di impedire il decorso del ventennio dopo il quale il bene donato ottiene una sorta di “affrancamento” dal fatto di esser stato oggetto di donazione. </p><p><strong>dl 35/2005 nell’articolo 563 del codice civile. </strong></p><p>se trascorrono venti anni e non e' stata fatta la “opposizione”, non è più esperibile l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 140714, member: 26686"] L’atto di “opposizione” alla donazione è un atto stragiudiziale (non è cioè una impugnazione della donazione), che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e che va notificato al donatario e che pure va trascritto nei Registri Immobiliari. Il compimento di questo atto di “opposizione” ha dunque l’effetto di impedire il decorso del ventennio dopo il quale il bene donato ottiene una sorta di “affrancamento” dal fatto di esser stato oggetto di donazione. [B]dl 35/2005 nell’articolo 563 del codice civile. [/B] se trascorrono venti anni e non e' stata fatta la “opposizione”, non è più esperibile l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario. [/QUOTE]
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