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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 459844" data-attributes="member: 5961"><p>Se la polacca ti assiste allora pensa ad una Compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento).</p><p>È un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Sicchè se l'appartamento viene venduto permane l'obbligo dell'onerato, ma se l'appartamento viene venduto ad un terzo in buona fede il venditore, in caso di inadempimento dell'onerato, può rifarsi sui beni dell'inadempiente ma non sull'immobile. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc</p><p>Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa</p><p></p><p>Spiego meglio:</p><p>Il soggetto "acquirente" non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere .</p><p></p><p>Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 459844, member: 5961"] Se la polacca ti assiste allora pensa ad una Compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento). È un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Sicchè se l'appartamento viene venduto permane l'obbligo dell'onerato, ma se l'appartamento viene venduto ad un terzo in buona fede il venditore, in caso di inadempimento dell'onerato, può rifarsi sui beni dell'inadempiente ma non sull'immobile. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa Spiego meglio: Il soggetto "acquirente" non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere . Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti [/QUOTE]
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