Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Donazione nuda proprietà invertita ....
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 709907" data-attributes="member: 82466"><p>ai sensi dell'art. 59 -bis legge 16 febbraio 1913 n.89, introdotto dal D. lgs. 2.07.2010 n.110, il Notaio (il medesimo od un altro) può procedere alla rettifica di errori materiali esclusivamente su basi rigorosamente oggettive e documentali, che devono risultare o di già espressamente dall'atto medesimo oppure da documenti diversi da allegare all'atto di rettifica.</p><p></p><p>La rettifica - se posta in essere dal Notaio - consiste in una sua dichiarazione di scienza , non in una dichiarazione di volontà </p><p></p><p>Errore materiale è la svista: la giurisprudenza parla di inesattezza rilevabile <em>ictu</em> <em>oculi</em> , disattenzione nella redazione, emendabile <em>de plano </em>utilizzando i criteri che emergono dall'atto stesso da rettificare, senza che sia necessaria un'attività di interpretazione.</p><p></p><p>per venire al caso concreto, l'errore circa i dati catastali è situazione paradigmatica di errori od omissioni materiali soggetti a rettifica</p><p></p><p>in questi casi la correzione è possibile solo se dal complesso degli altri elementi dell'immobile risultanti dall'atto (descrizione, ubicazione, consistenza, confini, planimetrie allegate, riferimento ad atti di provenienza) sia possibile, senza possibilità di equivoco od incertezza, affermare che era proprio a quel particolare dato catastale che le parti si erano effettivamente riferite</p><p></p><p>altrimenti, non si potrà procedere con la correzione , ma sarà da stipulare - con l'intervento obbligatorio delle parti - un altro atto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 709907, member: 82466"] ai sensi dell'art. 59 -bis legge 16 febbraio 1913 n.89, introdotto dal D. lgs. 2.07.2010 n.110, il Notaio (il medesimo od un altro) può procedere alla rettifica di errori materiali esclusivamente su basi rigorosamente oggettive e documentali, che devono risultare o di già espressamente dall'atto medesimo oppure da documenti diversi da allegare all'atto di rettifica. La rettifica - se posta in essere dal Notaio - consiste in una sua dichiarazione di scienza , non in una dichiarazione di volontà Errore materiale è la svista: la giurisprudenza parla di inesattezza rilevabile [I]ictu[/I] [I]oculi[/I] , disattenzione nella redazione, emendabile [I]de plano [/I]utilizzando i criteri che emergono dall'atto stesso da rettificare, senza che sia necessaria un'attività di interpretazione. per venire al caso concreto, l'errore circa i dati catastali è situazione paradigmatica di errori od omissioni materiali soggetti a rettifica in questi casi la correzione è possibile solo se dal complesso degli altri elementi dell'immobile risultanti dall'atto (descrizione, ubicazione, consistenza, confini, planimetrie allegate, riferimento ad atti di provenienza) sia possibile, senza possibilità di equivoco od incertezza, affermare che era proprio a quel particolare dato catastale che le parti si erano effettivamente riferite altrimenti, non si potrà procedere con la correzione , ma sarà da stipulare - con l'intervento obbligatorio delle parti - un altro atto [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Donazione nuda proprietà invertita ....
Alto