Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
DONO ALLO STATO? Come liberarmi di 3 Nude proprietà al 50% commerciali zona depressa
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Rafama" data-source="post: 568890" data-attributes="member: 73320"><p>La rinunzia, intesa come atto dismissivo di un diritto da parte del titolare dello </p><p>stesso, viene generalmente inquadrata tra i negozi giuridici unilaterali, in quanto la </p><p>dichiarazione di volontà promana da una sola parte e per il fatto che essa è volta al soddisfacimento di un unico interesse, quello del rinunziante.</p><p></p><p>La rinunzia, oltre alla proprietà esclusiva, può riguardare anche la quota di comproprietà, trattandosi del medesimo diritto. Il codice civile prevede espressamente ipotesi di rinunzia alla quota. Tra queste, in particolare, viene in rilievo la rinunzia liberatoria, che si caratterizza per la circostanza che alla rinunzia al diritto reale si accompagna la dismissione di una situazione debitoria.</p><p></p><p> Effetto (anche in questo caso solo indiretto) di tale rinunzia è l’espansione delle quote degli altri condividenti.</p><p></p><p>Sembra da escludere la possibilità di un rifiuto dell’accrescimento da parte degli altri contitolari. Il rifiuto, quale rimedio generale contro le altrui intrusioni nella propria sfera giuridica, opera solo con riferimento agli atti che producono come effetto diretto tale intrusione.</p><p></p><p>Se si rinuncia a favore dello Stato. L’effetto di tale rinunzia è l’acquisto dell’immobile in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. Si tratta di un acquisto a titolo originario, che costituisce effetto solo indiretto e mediato della rinunzia, e che trova fondamento nella legge. La rinunzia alla proprietà ha natura di negozio unilaterale non recettizio, per il quale è da escludersi un potere di rifiuto da parte dello Stato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Rafama, post: 568890, member: 73320"] La rinunzia, intesa come atto dismissivo di un diritto da parte del titolare dello stesso, viene generalmente inquadrata tra i negozi giuridici unilaterali, in quanto la dichiarazione di volontà promana da una sola parte e per il fatto che essa è volta al soddisfacimento di un unico interesse, quello del rinunziante. La rinunzia, oltre alla proprietà esclusiva, può riguardare anche la quota di comproprietà, trattandosi del medesimo diritto. Il codice civile prevede espressamente ipotesi di rinunzia alla quota. Tra queste, in particolare, viene in rilievo la rinunzia liberatoria, che si caratterizza per la circostanza che alla rinunzia al diritto reale si accompagna la dismissione di una situazione debitoria. Effetto (anche in questo caso solo indiretto) di tale rinunzia è l’espansione delle quote degli altri condividenti. Sembra da escludere la possibilità di un rifiuto dell’accrescimento da parte degli altri contitolari. Il rifiuto, quale rimedio generale contro le altrui intrusioni nella propria sfera giuridica, opera solo con riferimento agli atti che producono come effetto diretto tale intrusione. Se si rinuncia a favore dello Stato. L’effetto di tale rinunzia è l’acquisto dell’immobile in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. Si tratta di un acquisto a titolo originario, che costituisce effetto solo indiretto e mediato della rinunzia, e che trova fondamento nella legge. La rinunzia alla proprietà ha natura di negozio unilaterale non recettizio, per il quale è da escludersi un potere di rifiuto da parte dello Stato. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
DONO ALLO STATO? Come liberarmi di 3 Nude proprietà al 50% commerciali zona depressa
Alto