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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 433525" data-attributes="member: 31598"><p>Confermo. Il codice civile (art. 1573) esclude la configurabilità di una locazione perpetua, ponendo un limite all’autonomia privata, indicando in trent’anni la durata massima che i contraenti possono prevedere, ma l’art. 1607, nell’ipotesi di “<em>una casa per abitazione</em>”, consente di convenire una durata pari alla vita del conduttore ed ai due anni successivi alla sua morte. Per completezza, l’art. 1629, nell’ipotesi di un fondo rustico, prevede il termine massimo di 99 anni, purchè il bosco sia destinato a rimboschimento. Perciò, salve le ipotesi di cui agli artt. 1607 e 1629, il rinnovo è valido ed efficace se si mantiene nei limiti temporali dei trent’anni (una durata superiore sarebbe affetta da nullità, e ricondotta <em>ex lege</em> alla durata massima legale).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 433525, member: 31598"] Confermo. Il codice civile (art. 1573) esclude la configurabilità di una locazione perpetua, ponendo un limite all’autonomia privata, indicando in trent’anni la durata massima che i contraenti possono prevedere, ma l’art. 1607, nell’ipotesi di “[I]una casa per abitazione[/I]”, consente di convenire una durata pari alla vita del conduttore ed ai due anni successivi alla sua morte. Per completezza, l’art. 1629, nell’ipotesi di un fondo rustico, prevede il termine massimo di 99 anni, purchè il bosco sia destinato a rimboschimento. Perciò, salve le ipotesi di cui agli artt. 1607 e 1629, il rinnovo è valido ed efficace se si mantiene nei limiti temporali dei trent’anni (una durata superiore sarebbe affetta da nullità, e ricondotta [I]ex lege[/I] alla durata massima legale). [/QUOTE]
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