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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Durata massima contratto di locazione 4+4
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 433773" data-attributes="member: 31598"><p><u>La durata della locazione a livello fiscale</u></p><p></p><p>L’Amministrazione finanziaria non si preoccupa che la locazione duri 50, 60, 100 anni: per il Fisco, Tizio può rinnovare tacitamente un contratto di locazione anche dieci volte, purché gli obblighi fiscali siano assolti. Se le parti (ancora in vita) pagano il corrispettivo e lo dichiarano, sotto il profilo fiscale non sussiste problema alcuno. A dire il vero, le Entrate potrebbero denunciare qualche difficoltà a livello di gestione interna dell’atto (a suo tempo individuato dall’ufficio locale con un determinato software) se questo è molto datato, ovvero, dopo quarant’anni (a fronte di nuovi scenari normativi), l’Agenzia delle Entrate di Torino potrebbe domandarsi: “<em>E’ ancora in essere questo contratto registrato da Bastimento nel 1905?</em>” <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":^^:" title="Sorriso :^^:" data-shortname=":^^:" /></p><p></p><p><u>La durata della locazione a livello civilistico</u></p><p></p><p>La legge non si preoccupa che la locazione duri 50, 60, 100 anni, ma vuole soltanto evitare che il vincolo delle parti duri in eterno, ponendo il limite massimo dei 30 anni.</p><p></p><p>Legislazione: artt, 1571 (<em>Nozione</em>), 1573 (<em>Durata della locazione</em>)</p><p></p><p>Gli articoli da 1571 a 1583 sono applicabili a ogni tipo di locazione.</p><p></p><p>Su questa disposizione codicistica, si sono poi innestate numerose disposizioni di legge (legge n°359/1992, legge n°392/1978 ecc.).</p><p></p><p><u>La durata della locazioni ad uso diverso dall’abitazione disciplinate dalla legge n°392/1978</u></p><p></p><p>Legislazione: art. 27 (<em>Durata della locazione</em>), art. 28 (<em>Rinnovazione del contratto</em>), art. 42 (<em>Destinazione degli immobili a particolari attività</em>)</p><p></p><p>E’ ammesso che le parti prevedano una durata superiore a quella legale, però nei limiti dei 30 anni di cui all’art. 1573 cod. civ.</p><p></p><p><u>La durata della locazioni ad uso abitativo disciplinate dalla legge n°431/1998</u></p><p></p><p>Legislazione: art. 2 (<em>Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione</em>), 3 (<em>Disdetta del contratto da parte del locatore</em>), art. 5 (<em>Contratti di locazione di natura transitoria</em>)</p><p></p><p>E’ ammesso che le parti prevedano una durata superiore a quella legale, però nei limiti dei 30 anni di cui all’art. 1573 cod. civ.</p><p></p><p><u>NOTA</u></p><p></p><p>Il limite trentennale di legge opera sia quando sia stata pattuita dall’inizio del rapporto una durata eccedente il trentennio (ad es. 35 anni), sia quando il contratto, stipulato per una durata inferiore (come nel caso di specie = 4 anni), preveda una clausola di rinnovo per un numero indeterminato di volte. Questa convenzione di rinnovo è valida ed efficace, però, solo se si mantiene nel limite legale del trentennio. La Suprema Corte (n°2137/2006) ha, infatti, precisato che:</p><p></p><p>“<em>In tema di durata della locazione, il limite massimo previsto dall'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito</em>”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 433773, member: 31598"] [U]La durata della locazione a livello fiscale[/U] L’Amministrazione finanziaria non si preoccupa che la locazione duri 50, 60, 100 anni: per il Fisco, Tizio può rinnovare tacitamente un contratto di locazione anche dieci volte, purché gli obblighi fiscali siano assolti. Se le parti (ancora in vita) pagano il corrispettivo e lo dichiarano, sotto il profilo fiscale non sussiste problema alcuno. A dire il vero, le Entrate potrebbero denunciare qualche difficoltà a livello di gestione interna dell’atto (a suo tempo individuato dall’ufficio locale con un determinato software) se questo è molto datato, ovvero, dopo quarant’anni (a fronte di nuovi scenari normativi), l’Agenzia delle Entrate di Torino potrebbe domandarsi: “[I]E’ ancora in essere questo contratto registrato da Bastimento nel 1905?[/I]” :mrgreen::hi: [U]La durata della locazione a livello civilistico[/U] La legge non si preoccupa che la locazione duri 50, 60, 100 anni, ma vuole soltanto evitare che il vincolo delle parti duri in eterno, ponendo il limite massimo dei 30 anni. Legislazione: artt, 1571 ([I]Nozione[/I]), 1573 ([I]Durata della locazione[/I])[I][/I] Gli articoli da 1571 a 1583 sono applicabili a ogni tipo di locazione. Su questa disposizione codicistica, si sono poi innestate numerose disposizioni di legge (legge n°359/1992, legge n°392/1978 ecc.). [U]La durata della locazioni ad uso diverso dall’abitazione disciplinate dalla legge n°392/1978[/U] Legislazione: art. 27 ([I]Durata della locazione[/I]), art. 28 ([I]Rinnovazione del contratto[/I]), art. 42 ([I]Destinazione degli immobili a particolari attività[/I]) E’ ammesso che le parti prevedano una durata superiore a quella legale, però nei limiti dei 30 anni di cui all’art. 1573 cod. civ. [U]La durata della locazioni ad uso abitativo disciplinate dalla legge n°431/1998[/U] Legislazione: art. 2 ([I]Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione[/I]), 3 ([I]Disdetta del contratto da parte del locatore[/I]), art. 5 ([I]Contratti di locazione di natura transitoria[/I]) E’ ammesso che le parti prevedano una durata superiore a quella legale, però nei limiti dei 30 anni di cui all’art. 1573 cod. civ. [U]NOTA[/U] Il limite trentennale di legge opera sia quando sia stata pattuita dall’inizio del rapporto una durata eccedente il trentennio (ad es. 35 anni), sia quando il contratto, stipulato per una durata inferiore (come nel caso di specie = 4 anni), preveda una clausola di rinnovo per un numero indeterminato di volte. Questa convenzione di rinnovo è valida ed efficace, però, solo se si mantiene nel limite legale del trentennio. La Suprema Corte (n°2137/2006) ha, infatti, precisato che: “[I]In tema di durata della locazione, il limite massimo previsto dall'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito[/I]”. [/QUOTE]
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