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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 434222" data-attributes="member: 31598"><p>Rimangono comunque valide le clausole che consentono l’esercizio del recesso che possono individuarsi negli artt. 27 e 29 della legge n°392/1978 e art. 3, commi 1 e 6 della legge n°431/1998.</p><p></p><p>Scendendo nel concreto: prendiamo un contratto commerciale 6+6. E’ perfettamente lecita la pattuizione di una durata superiore ai 6 anni (per inciso, in tal caso viene meno il limite dell'aggiornamento ISTAT al 75%, fissato dall'art. 32 della legge n°392/1978), sia pure con il limite legale di trent’anni (una locazione perpetua inciderebbe negativamente sul valore di scambio della cosa stessa), con la precisazione, tuttavia, che anche se l’iniziale durata del rapporto è superiore al sessennio, la durata del primo rinnovo, ovvero quello che si verifica in mancanza di una disdetta motivata, è, però, sempre e comunque di 6 anni, essendo tale termine stabilito dalla legge a prescindere dalla durata inizialmente fissata dalle parti, con l'ulteriore precisazione che il rinnovo , per volontà espressa o tacita delle parti, non comporta poi che la durata del rapporto rinnovato debba cumularsi con quello precedente, ossia quello della "<em>prima stipulazione del rapporto</em>", ai fini del computo del trentennio previsto dall'art. 1573, in quanto la rinnovazione equivale ad un nuovo contratto, avente contenuto identico a quello, scaduto: ( "<em>Il contratto è stipulato per la durata di anni ..... partire dal ............. con scadenza il ............... [...]</em>")</p><p></p><p>La legge distingue fra <u>durata del rapporto</u> e <u>durata del vincolo</u> (questa distinzione è molto importante): in un contratto 6+6, la durata del rapporto è scandita in sessenni, mentre la durata del vincolo per il locatore è 12 anni (salvo disdetta, sia pure motivata, alla fine del primo sessennio).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 434222, member: 31598"] Rimangono comunque valide le clausole che consentono l’esercizio del recesso che possono individuarsi negli artt. 27 e 29 della legge n°392/1978 e art. 3, commi 1 e 6 della legge n°431/1998. Scendendo nel concreto: prendiamo un contratto commerciale 6+6. E’ perfettamente lecita la pattuizione di una durata superiore ai 6 anni (per inciso, in tal caso viene meno il limite dell'aggiornamento ISTAT al 75%, fissato dall'art. 32 della legge n°392/1978), sia pure con il limite legale di trent’anni (una locazione perpetua inciderebbe negativamente sul valore di scambio della cosa stessa), con la precisazione, tuttavia, che anche se l’iniziale durata del rapporto è superiore al sessennio, la durata del primo rinnovo, ovvero quello che si verifica in mancanza di una disdetta motivata, è, però, sempre e comunque di 6 anni, essendo tale termine stabilito dalla legge a prescindere dalla durata inizialmente fissata dalle parti, con l'ulteriore precisazione che il rinnovo , per volontà espressa o tacita delle parti, non comporta poi che la durata del rapporto rinnovato debba cumularsi con quello precedente, ossia quello della "[I]prima stipulazione del rapporto[/I]", ai fini del computo del trentennio previsto dall'art. 1573, in quanto la rinnovazione equivale ad un nuovo contratto, avente contenuto identico a quello, scaduto: ( "[I]Il contratto è stipulato per la durata di anni ..... partire dal ............. con scadenza il ............... [...][/I]") La legge distingue fra [U]durata del rapporto[/U] e [U]durata del vincolo[/U] (questa distinzione è molto importante): in un contratto 6+6, la durata del rapporto è scandita in sessenni, mentre la durata del vincolo per il locatore è 12 anni (salvo disdetta, sia pure motivata, alla fine del primo sessennio). [/QUOTE]
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