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E' sanato un abuso sanzionato nel '73?
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Testo
<blockquote data-quote="thagen" data-source="post: 192152" data-attributes="member: 43148"><p>Per "legge ponte" intendo la 765 del 1967. Tale legge dovrebbe essere quella cui far riferimento per la sanzione amministrativa comminata nel '73. </p><p>D'altronde, come potrei utilizzare a riferimento una legge (L.47/1985) promulgata 12 anni dopo la sanzione?</p><p></p><p>L'art.13 della 765/67 dice che "<em>Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale</em>".</p><p></p><p>Inoltre, una circolare ministeriale interpretativa di suddetta legge (Circ. Min. LL.PP. 28.10.1967) indica che "<em>Tale sanzione è considerata dalla legge come alternativa rispetto alla demolizione e quindi va applicata soltanto quando l'autorità competente non ritenga di esercitare il potere di demolizione</em>" </p><p></p><p>Visto che il verbale del '73 non impone nè reca disposizioni circa la restituzione in pristino, è corretto sostenere che l'abuso è sanato?</p><p></p><p>Un saluto e grazie,</p><p>thagen</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="thagen, post: 192152, member: 43148"] Per "legge ponte" intendo la 765 del 1967. Tale legge dovrebbe essere quella cui far riferimento per la sanzione amministrativa comminata nel '73. D'altronde, come potrei utilizzare a riferimento una legge (L.47/1985) promulgata 12 anni dopo la sanzione? L'art.13 della 765/67 dice che "[I]Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale[/I]". Inoltre, una circolare ministeriale interpretativa di suddetta legge (Circ. Min. LL.PP. 28.10.1967) indica che "[I]Tale sanzione è considerata dalla legge come alternativa rispetto alla demolizione e quindi va applicata soltanto quando l'autorità competente non ritenga di esercitare il potere di demolizione[/I]" Visto che il verbale del '73 non impone nè reca disposizioni circa la restituzione in pristino, è corretto sostenere che l'abuso è sanato? Un saluto e grazie, thagen [/QUOTE]
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