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Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Ecco cosa cambia per i Notai e la compravendita immobiliare dal 1 luglio 2010
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Testo
<blockquote data-quote="il Custode" data-source="post: 195832" data-attributes="member: 2"><p>Con la manovra finanziaria che andrà in vigore il prossimo 1 luglio 2010 subentra un nuovo modo di considerare il catasto da parte dei Notai i quali sono obbligati - a pena nullità degli atti rogati - ad accertare alcune cose che vediamo insieme di seguito.</p><p></p><p>Il che si riflette nell'attività dell'agente immobiliare che d'ora in avanti si sentirà chiedere ulteriori informazioni da parte del notaio e - col tempo - dai clienti informati, specie in quelle regioni dove la RTN (Relazione Tecnica Notarile) non è - hainoi - ancora di moda.</p><p></p><p>Quindi anche quest'anno vediamo introdurre un ulteriore adempimento a cui i proprietari dovranno sottomettersi e che ha cominciato il suo percorso a partire dal 2006. Da quell'anno infatti gli atti notarili si sono allungati più o meno del doppio passando dalle 4 facciate alle 8 abbondanti (!).</p><p></p><p>La norma (articolo 19 del D.L. 78/2010) prevede che gli immobili la cui proprietà viene trasferita, siano perfettamente in regola col catasto sia in modo sostanziale che formale. In particolare il Notaio dovrà indicare:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">I dati catastali corretti (e per corretti intendo formalmente conformi oltre che sostanzialmente).</li> <li data-xf-list-type="ul">Il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto</li> <li data-xf-list-type="ul">Una dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell'immobile è conforme a quanto risulta da dati catastali e planimetrie.</li> <li data-xf-list-type="ul">Gli intestatari dell'immobile presenti a Catasto dovranno essere identici a quelli che risultano dai registri immobiliari</li> </ul><p></p><p>Così facendo gli immobili abusivi potranno anche essere rogitati, ma in assenza dei requisiti sovraesposti gli atti saranno nulli (ovvero come mai esistiti) e non meramente annullabili.</p><p></p><p>Di contro però, un banale "errorino" documentale metterà a rischio un atto notarile sebbene il bene trasferito sia <u>perfettamente</u> a posto catastalmente.</p><p>Inoltre chiunque possieda un immobile il cui "errorino" è commesso dal Catasto stesso o da errori di trascrizione o altro, saranno di fatto invendibili, almeno fino a quando l'errorino non sia definitivamente sanato.</p><p></p><p>Stesso discorso per le planimetrie che dovranno riflettere perfettamente lo stato attuale dell'immobile al momento del trasferimento della proprietà.</p><p>Agli agenti quindi non resta che verificare prima di presentarsi dal notaio che le notizie riportate sulla documentazione catastali siano <em><u>perfette</u></em></p><p></p><p>Anche per gli affitti cambia qualcosa, infatti sempre dal 1 luglio 2010 sui contratti di locazione si dovranno indicare i dati catastali con conseguente sconcerto dei proprietari che dovranno effettuare una visura catastale aggiornata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il Custode, post: 195832, member: 2"] Con la manovra finanziaria che andrà in vigore il prossimo 1 luglio 2010 subentra un nuovo modo di considerare il catasto da parte dei Notai i quali sono obbligati - a pena nullità degli atti rogati - ad accertare alcune cose che vediamo insieme di seguito. Il che si riflette nell'attività dell'agente immobiliare che d'ora in avanti si sentirà chiedere ulteriori informazioni da parte del notaio e - col tempo - dai clienti informati, specie in quelle regioni dove la RTN (Relazione Tecnica Notarile) non è - hainoi - ancora di moda. Quindi anche quest'anno vediamo introdurre un ulteriore adempimento a cui i proprietari dovranno sottomettersi e che ha cominciato il suo percorso a partire dal 2006. Da quell'anno infatti gli atti notarili si sono allungati più o meno del doppio passando dalle 4 facciate alle 8 abbondanti (!). La norma (articolo 19 del D.L. 78/2010) prevede che gli immobili la cui proprietà viene trasferita, siano perfettamente in regola col catasto sia in modo sostanziale che formale. In particolare il Notaio dovrà indicare: [LIST] [*]I dati catastali corretti (e per corretti intendo formalmente conformi oltre che sostanzialmente). [*]Il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto [*]Una dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell'immobile è conforme a quanto risulta da dati catastali e planimetrie. [*]Gli intestatari dell'immobile presenti a Catasto dovranno essere identici a quelli che risultano dai registri immobiliari [/LIST] Così facendo gli immobili abusivi potranno anche essere rogitati, ma in assenza dei requisiti sovraesposti gli atti saranno nulli (ovvero come mai esistiti) e non meramente annullabili. Di contro però, un banale "errorino" documentale metterà a rischio un atto notarile sebbene il bene trasferito sia [U]perfettamente[/U] a posto catastalmente. Inoltre chiunque possieda un immobile il cui "errorino" è commesso dal Catasto stesso o da errori di trascrizione o altro, saranno di fatto invendibili, almeno fino a quando l'errorino non sia definitivamente sanato. Stesso discorso per le planimetrie che dovranno riflettere perfettamente lo stato attuale dell'immobile al momento del trasferimento della proprietà. Agli agenti quindi non resta che verificare prima di presentarsi dal notaio che le notizie riportate sulla documentazione catastali siano [I][U]perfette[/U][/I] Anche per gli affitti cambia qualcosa, infatti sempre dal 1 luglio 2010 sui contratti di locazione si dovranno indicare i dati catastali con conseguente sconcerto dei proprietari che dovranno effettuare una visura catastale aggiornata. [/QUOTE]
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