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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 405312" data-attributes="member: 49727"><p>Fonte Pubblica Amm.ne</p><p></p><p> F24 online: tutte le novità</p><p></p><p>Obbligo di utilizzo del modello F24 telematico dal 1 ottobre: ecco chi deve adeguarsi e chi può ancora presentare il modulo cartaceo.</p><p></p><p>A partire dal 1 ottobre sarà obbligatorio utilizzare il modello F24 telematico limitatamente ad alcuni casi, come indicato dal decreto convertito nella legge 89/2014, tuttavia il modulo cartaceo non sparirà completamente.</p><p></p><p>=> Scopri il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate</p><p></p><p>La nuova normativa, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, riguarda l’obbligo di utilizzo dei servizi F24web e F24 online (canali Fisconline o Entratel) per i modelli F24 a saldo zero, per quelli che contengono crediti utilizzati come compensazione se il saldo finale è maggiore di zero, per i modelli con saldo superiore a mille euro.</p><p></p><p>La comunicazione dei dati può avvenire anche attraverso un intermediario abilitato, come un Caf, che utilizza i servizi F24 cumulativo o F24 addebito unico, oppure usufruendo dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari (banche, Poste Italiane e Agenti di riscossione).</p><p></p><p>Per quanto riguarda il modello cartaceo: «In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.»</p><p></p><p>Così si legge nel comunicato diffuso dall’Agenzia delle Entrate, che sottolinea anche come tra i non titolari di Partita IVA possano fare riferimento al modello cartaceo anche coloro che hanno attivato piani di rateizzazione di tributi, contributi o altro (crediti in compensazione oppure per il saldo del modello pari a zero) ancora in corso al 1 ottobre 2014, anche se le somme sono superiori a mille euro.</p><p></p><p>=> Scopri come conoscere online i dati catastali e ipotecari degli immobili</p><p></p><p>Possono usare il modello F24 cartaceo anche coloro che fanno uso dei modelli precompilati inviati dagli enti impositori con saldo finale che supera i mille euro, a meno che non vi siano riportati crediti in compensazione. Stessa opportunità anche per i contribuenti che beneficiano di agevolazioni fiscali come crediti d’imposta utilizzabili in compensazione solo presso gli agenti di riscossione.</p><p></p><p>di Teresa Barone</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 405312, member: 49727"] Fonte Pubblica Amm.ne F24 online: tutte le novità Obbligo di utilizzo del modello F24 telematico dal 1 ottobre: ecco chi deve adeguarsi e chi può ancora presentare il modulo cartaceo. A partire dal 1 ottobre sarà obbligatorio utilizzare il modello F24 telematico limitatamente ad alcuni casi, come indicato dal decreto convertito nella legge 89/2014, tuttavia il modulo cartaceo non sparirà completamente. => Scopri il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate La nuova normativa, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, riguarda l’obbligo di utilizzo dei servizi F24web e F24 online (canali Fisconline o Entratel) per i modelli F24 a saldo zero, per quelli che contengono crediti utilizzati come compensazione se il saldo finale è maggiore di zero, per i modelli con saldo superiore a mille euro. La comunicazione dei dati può avvenire anche attraverso un intermediario abilitato, come un Caf, che utilizza i servizi F24 cumulativo o F24 addebito unico, oppure usufruendo dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari (banche, Poste Italiane e Agenti di riscossione). Per quanto riguarda il modello cartaceo: «In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.» Così si legge nel comunicato diffuso dall’Agenzia delle Entrate, che sottolinea anche come tra i non titolari di Partita IVA possano fare riferimento al modello cartaceo anche coloro che hanno attivato piani di rateizzazione di tributi, contributi o altro (crediti in compensazione oppure per il saldo del modello pari a zero) ancora in corso al 1 ottobre 2014, anche se le somme sono superiori a mille euro. => Scopri come conoscere online i dati catastali e ipotecari degli immobili Possono usare il modello F24 cartaceo anche coloro che fanno uso dei modelli precompilati inviati dagli enti impositori con saldo finale che supera i mille euro, a meno che non vi siano riportati crediti in compensazione. Stessa opportunità anche per i contribuenti che beneficiano di agevolazioni fiscali come crediti d’imposta utilizzabili in compensazione solo presso gli agenti di riscossione. di Teresa Barone [/QUOTE]
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