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Fiaip Bergamo, convegno aperto: "La conformità catastale degli immobili"
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<blockquote data-quote="fiaip bergamo" data-source="post: 62974" data-attributes="member: 4883"><p><strong>SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE FIAIP BERGAMO: CONVEGNO APERTO</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>"LA CONFORMITA' CATASTALE DEGLI IMMOBILI - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO E NOVITA' PER ATTI NOTARILI E PRELIMINARI DAL 1 LUGLIO 2010"</strong></p><p></p><p>Giovedì 8 luglio 2010 - Sede provinciale Fiaip </p><p></p><p>Bergamo Via Milano 1/A</p><p></p><p>h. 14.45: accoglienza e accreditamento </p><p></p><p>h. 15.00 - 17.00: svolgimento convegno </p><p></p><p></p><p></p><p> 1) "Decreto Legge 78/10. Riflessi sulle scritture preliminari. Responsabilità del mediatore. " </p><p></p><p> <strong>Massimo Chimienti, Avvocato esperto di mediazione, diritto immobiliare e successorio</strong></p><p> </p><p>2) "Dalla lotta alle case fantasma ad una nuova idea di catasto. La funzione degli Agenti immobiliari professionali per la protezione del consumatore."</p><p> </p><p> <strong>Giuliano Olivati, Presidente provinciale Fiaip Bergamo</strong></p><p> </p><p>3) "DL 78/10: gli effetti sugli atti di compravendita. Orientamento del Notariato."</p><p> </p><p> <strong>Marco Tucci, Notaio in Bergamo</strong></p><p> </p><p>4) "Considerazioni conclusive: Fiaip Bergamo e Movimento consumatori per la tutela della proprietà immobiliare."</p><p> </p><p> <strong>Enea Guarinoni, Segretario Movimento Consumatori Bergamo</strong></p><p></p><p>Dal 1 luglio 2010 non si possono più vendere le case che non corrispondono alla planimetria catastale. Un provvedimento per combattere l'abusivismo e far emergere le "case fantasma", sconosciute al catasto. Ma c'è molto di più dietro la nuova legge. Si tratta di una novità dirompente, che per la prima volta dà al catasto una sorta di valore probatorio “di fatto” nella definizione della proprietà immobiliare, attraverso la responsabilizzazione del proprietario, che deve garantire la corrispondenza tra il catasto e la situazione reale del suo immobile. In caso contrario l’atto notarile è nullo. Le conseguenze sono gravissime, e arrivano a minare la stessa nozione di proprietà immobiliare, con un effetto – domino che annulla anche le transazioni conseguenti alla prima dichiarata nulla per mancata conformità catastale. Gli Agenti immobiliari professionali sono chiamati a svolgere un’importantissima funzione di consulenza e protezione per i consumatori, proprietari e acquirenti, per arrivare ad una compravendita serena e sicura. </p><p></p><p>La fonte normativa della nuova dichiarazione da rendere nei rogiti è il DL 78/2010 Art. 19 ("Aggiornamento del catasto") c. 14: “(…) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ". </p><p></p><p>Per approfondire le conseguenze del DL 78/2010 sui rogiti, le responsabilità per il mediatore e l’applicazione della nuova normativa ai contrati preliminari (ricordiamo che il rischio è la nullità del rogito), il Servizio formazione permanente Fiaip Bergamo organizza un convegno aperto, il primo sull’argomento nella nostra provincia e uno dei primi in Italia, con l’intervento di un giurista consulente delle associazioni agenti immobiliari, un notaio e un rappresentante di un’associazione consumatori, che si sono distinti per l’attenzione al tema delle transazioni immobiliari.</p><p></p><p>La partecipazione è libera, per ragioni logistiche si chiede di inviare conferma alla mail <a href="mailto:info@fiaipbergamo.it">info@fiaipbergamo.it</a>. </p><p></p><p><strong>Clicca sull'icona-casetta della firma per il sito Fiaip Bergamo</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fiaip bergamo, post: 62974, member: 4883"] [B]SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE FIAIP BERGAMO: CONVEGNO APERTO "LA CONFORMITA' CATASTALE DEGLI IMMOBILI - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO E NOVITA' PER ATTI NOTARILI E PRELIMINARI DAL 1 LUGLIO 2010"[/B] Giovedì 8 luglio 2010 - Sede provinciale Fiaip Bergamo Via Milano 1/A h. 14.45: accoglienza e accreditamento h. 15.00 - 17.00: svolgimento convegno 1) "Decreto Legge 78/10. Riflessi sulle scritture preliminari. Responsabilità del mediatore. " [B]Massimo Chimienti, Avvocato esperto di mediazione, diritto immobiliare e successorio[/B] 2) "Dalla lotta alle case fantasma ad una nuova idea di catasto. La funzione degli Agenti immobiliari professionali per la protezione del consumatore." [B]Giuliano Olivati, Presidente provinciale Fiaip Bergamo[/B] 3) "DL 78/10: gli effetti sugli atti di compravendita. Orientamento del Notariato." [B]Marco Tucci, Notaio in Bergamo[/B] 4) "Considerazioni conclusive: Fiaip Bergamo e Movimento consumatori per la tutela della proprietà immobiliare." [B]Enea Guarinoni, Segretario Movimento Consumatori Bergamo[/B] Dal 1 luglio 2010 non si possono più vendere le case che non corrispondono alla planimetria catastale. Un provvedimento per combattere l'abusivismo e far emergere le "case fantasma", sconosciute al catasto. Ma c'è molto di più dietro la nuova legge. Si tratta di una novità dirompente, che per la prima volta dà al catasto una sorta di valore probatorio “di fatto” nella definizione della proprietà immobiliare, attraverso la responsabilizzazione del proprietario, che deve garantire la corrispondenza tra il catasto e la situazione reale del suo immobile. In caso contrario l’atto notarile è nullo. Le conseguenze sono gravissime, e arrivano a minare la stessa nozione di proprietà immobiliare, con un effetto – domino che annulla anche le transazioni conseguenti alla prima dichiarata nulla per mancata conformità catastale. Gli Agenti immobiliari professionali sono chiamati a svolgere un’importantissima funzione di consulenza e protezione per i consumatori, proprietari e acquirenti, per arrivare ad una compravendita serena e sicura. La fonte normativa della nuova dichiarazione da rendere nei rogiti è il DL 78/2010 Art. 19 ("Aggiornamento del catasto") c. 14: “(…) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ". Per approfondire le conseguenze del DL 78/2010 sui rogiti, le responsabilità per il mediatore e l’applicazione della nuova normativa ai contrati preliminari (ricordiamo che il rischio è la nullità del rogito), il Servizio formazione permanente Fiaip Bergamo organizza un convegno aperto, il primo sull’argomento nella nostra provincia e uno dei primi in Italia, con l’intervento di un giurista consulente delle associazioni agenti immobiliari, un notaio e un rappresentante di un’associazione consumatori, che si sono distinti per l’attenzione al tema delle transazioni immobiliari. La partecipazione è libera, per ragioni logistiche si chiede di inviare conferma alla mail [email]info@fiaipbergamo.it[/email]. [B]Clicca sull'icona-casetta della firma per il sito Fiaip Bergamo[/B] [/QUOTE]
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