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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 698615" data-attributes="member: 74968"><p>Perdonate l'attesa ma ho preferito rileggere quanto rimembravo (temevo di ricordare male).</p><p>Riporto quindi gli appunti che m'ero salvato:</p><p></p><p>"È sempre consentito conferire una procura a un soggetto terzo affinché firmi per conto di un’altra persona. Ma attenzione: il contratto deve indicare che a firmare è il procuratore e vanno indicati gli estremi della procura (la quale dovrà essere materialmente allegata al contratto).</p><p></p><p>Invece è illegittima la delega conferita al terzo di firmare il contratto simulando la grafia del delegante e, quindi, riportando il nome e cognome di quest’ultimo. Qui, in realtà, è necessaria una precisazione: la mancata genuinità della firma è una contestazione che può sollevare solo colui al quale è riconducibile la firma e non la controparte. In altre parole, se Tizio sottoscrive per conto di Caio un contratto con Sempronio, a contestare la firma non originale può essere solo Caio e non Sempronio. Dunque, in teoria, la firma su delega, per quanto illegittima, se non contrasta col volere del soggetto rappresentato non potrà essere mai contestata"</p><p></p><p>In pratica se il titolare dell'agenzia immobiliare, riconosce la firma come propria, nulla è eccepibile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 698615, member: 74968"] Perdonate l'attesa ma ho preferito rileggere quanto rimembravo (temevo di ricordare male). Riporto quindi gli appunti che m'ero salvato: "È sempre consentito conferire una procura a un soggetto terzo affinché firmi per conto di un’altra persona. Ma attenzione: il contratto deve indicare che a firmare è il procuratore e vanno indicati gli estremi della procura (la quale dovrà essere materialmente allegata al contratto). Invece è illegittima la delega conferita al terzo di firmare il contratto simulando la grafia del delegante e, quindi, riportando il nome e cognome di quest’ultimo. Qui, in realtà, è necessaria una precisazione: la mancata genuinità della firma è una contestazione che può sollevare solo colui al quale è riconducibile la firma e non la controparte. In altre parole, se Tizio sottoscrive per conto di Caio un contratto con Sempronio, a contestare la firma non originale può essere solo Caio e non Sempronio. Dunque, in teoria, la firma su delega, per quanto illegittima, se non contrasta col volere del soggetto rappresentato non potrà essere mai contestata" In pratica se il titolare dell'agenzia immobiliare, riconosce la firma come propria, nulla è eccepibile. [/QUOTE]
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