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Testo
<blockquote data-quote="zeusobio" data-source="post: 613250" data-attributes="member: 6816"><p><strong>Articolo 1117. - </strong>(Parti comuni dell’edificio)</p><p></p><p>Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio :</p><p>1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;</p><p>2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni;</p><p>3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di</p><p>diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.</p><p><em>Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all’articolo 1117-quater ed essere espresso in millesimi da apposita tabella allegata. </em>Non sappiamo se esiste una tabella con i millesimi relativi ai singoli posti auto ma non credo, essendo la proprietà di tutta l'autorimessa, indivisa, non frazionabile e non bene comune ma proprietà indivisa e poiché tutti ne usufruiscono in pari misura parcheggiando un'auto in un qualunque posto libero a prescindere dai millesimi dell'appartamento, anche le quote dei lavori saranno uguali per tutti e anche la spesa per le pulizie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="zeusobio, post: 613250, member: 6816"] [B]Articolo 1117. - [/B](Parti comuni dell’edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio : 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili; 2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. [I]Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all’articolo 1117-quater ed essere espresso in millesimi da apposita tabella allegata. [/I]Non sappiamo se esiste una tabella con i millesimi relativi ai singoli posti auto ma non credo, essendo la proprietà di tutta l'autorimessa, indivisa, non frazionabile e non bene comune ma proprietà indivisa e poiché tutti ne usufruiscono in pari misura parcheggiando un'auto in un qualunque posto libero a prescindere dai millesimi dell'appartamento, anche le quote dei lavori saranno uguali per tutti e anche la spesa per le pulizie. [/QUOTE]
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