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Ho acquistato un immobile all'asta , so che mi spettano da pagare le spese esercizio anno in corso
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<blockquote data-quote="Andrea Occhiodoro" data-source="post: 571072" data-attributes="member: 69679"><p>Ciao Sergio, come ti dicevo al post numero 7 le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.</p><p><strong> "Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato "(Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004).</strong></p><p>L'amministratore deve quindi rivolgersi al vecchio proprietario e, nel caso in cui il vecchio proprietario non volesse pagare non potrà essere fatto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma si dovrà procedere in via ordinaria in quanto oggi non più condòmino. Come ultima ratio l'assemblea potrà deliberare di ripartire la quota insoluta tra tutti i condòmini attuali; per essere inattaccabile la delibera dovrebbe essere all'unanimità, ma se non c'è altra soluzione.......</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Andrea Occhiodoro, post: 571072, member: 69679"] Ciao Sergio, come ti dicevo al post numero 7 le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta. [B][I] [/I]"Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato "(Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004).[/B] L'amministratore deve quindi rivolgersi al vecchio proprietario e, nel caso in cui il vecchio proprietario non volesse pagare non potrà essere fatto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma si dovrà procedere in via ordinaria in quanto oggi non più condòmino. Come ultima ratio l'assemblea potrà deliberare di ripartire la quota insoluta tra tutti i condòmini attuali; per essere inattaccabile la delibera dovrebbe essere all'unanimità, ma se non c'è altra soluzione....... [/QUOTE]
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